Breve descrizione dei contenuti: L’intervento è circoscritto ai casi di espianto d’organi dai defunti, con esclusione delle ipotesi di trapianti tra viventi. Dal punto di vista penalistico si esclude la tutelabilità del cadavere in quanto tale, che viene considerato solo come oggetto materiale della condotta nei delitti contro la pietà dei defunti previsti dal codice penale. Anche le disposizioni in materia di autopsia e di impiego delle salme per fini scientifici non presentano profili rilevanti per il tema di interesse e paiono comunque influenzate da retaggi storici antiegualitari (impiego dei cadaveri di soggetti socialmente emarginati). Più conducente appare invece l’indagine sulle previsioni specificamente riguardanti la manifestazione di volontà all’espianto di organi, con le correlative sanzioni penali per i casi di inosservanza o di mercimonio. In particolare, viene evidenziato il passaggio da una concezione secondo la quale il trapianto era possibile solo in presenza di un assenso manifestato in vita dal soggetto, o dai suoi congiunti dopo la morte, ad una disciplina che richiede al contrario la manifestazione espressa di dissenso. Si tratta di un’inversione di non poco momento, che solleva delicate questioni, non solo strettamente penalistiche (sull’applicabilità dell’art. 50 c.p.), ma anche sulla deontologia delle professioni sanitarie e su aspetti politici più generali. Nel complesso viene considerata favorevolmente l’erosione della concezione privatistica ad opera di istanze solidaristiche.
Profili penalistici dei trapianti di organi
ALESSANDRI, ALBERTO
1994
Abstract
Breve descrizione dei contenuti: L’intervento è circoscritto ai casi di espianto d’organi dai defunti, con esclusione delle ipotesi di trapianti tra viventi. Dal punto di vista penalistico si esclude la tutelabilità del cadavere in quanto tale, che viene considerato solo come oggetto materiale della condotta nei delitti contro la pietà dei defunti previsti dal codice penale. Anche le disposizioni in materia di autopsia e di impiego delle salme per fini scientifici non presentano profili rilevanti per il tema di interesse e paiono comunque influenzate da retaggi storici antiegualitari (impiego dei cadaveri di soggetti socialmente emarginati). Più conducente appare invece l’indagine sulle previsioni specificamente riguardanti la manifestazione di volontà all’espianto di organi, con le correlative sanzioni penali per i casi di inosservanza o di mercimonio. In particolare, viene evidenziato il passaggio da una concezione secondo la quale il trapianto era possibile solo in presenza di un assenso manifestato in vita dal soggetto, o dai suoi congiunti dopo la morte, ad una disciplina che richiede al contrario la manifestazione espressa di dissenso. Si tratta di un’inversione di non poco momento, che solleva delicate questioni, non solo strettamente penalistiche (sull’applicabilità dell’art. 50 c.p.), ma anche sulla deontologia delle professioni sanitarie e su aspetti politici più generali. Nel complesso viene considerata favorevolmente l’erosione della concezione privatistica ad opera di istanze solidaristiche.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.