Art. 31, legge antitrust, p. 2908-2912. L’Autore mette in evidenza come l’espresso rinvio contenuto nella norma alla l. 24 novembre 1981, n. 689, crei più problemi di quanti ne contribuisca a risolvere, dal momento che l’applicabilità dei principi generali era già assicurata dall’art. 12 della l. 689/1981, almeno limitatamente alle violazioni amministrative. Il rinvio, in particolare, non consentirebbe di risolvere in modo agevole la questione dell’individuazione del giudice competente a decidere delle opposizioni avverso i provvedimenti applicativi delle sanzioni previste dalla l. 287/1990. Art. 127 codice della proprietà industriale, p. 619-627. L’Autore sottolinea come l’art. 127 c.p. sanzioni le violazioni in tema di “titoli” di proprietà industriale (brevetti, marchi, disegni, modelli, topografie per semiconduttori) descrivendo le condotte penalmente rilevanti riprendendo le norme precedentemente contenute negli artt. 88 e 89 della legge sulle invenzioni, 67 della legge sui marchi e 20, comma 3, della legge sulle topografie dei prodotti a semiconduttori (l. 70/1989). Si pone pertanto il problema di stabilire il rapporto con queste norme. L’autore sottolinea inoltre come le condotte tipizzate assumano rilievo penale solo se contrassegnate da una specifica nota di antigiuridicità extrapenale, essendo presente l’inciso “in violazione di un titolo di proprietà industriale”. Tale circostanza renderebbe evidente l’impostazione prettamente sanzionatoria della fattispecie, che impone un rinvio a tutta la disciplina civilistica, interna e internazionale di riferimento. Art. 26, II sezione codice del consumo, 2327-2332. L’autore mette in evidenza come le novità di maggiore rilievo in merito alla punizione delle condotte di pubblicità ingannevole o comparativa ritenuta illecita consistano nell’eliminazione della sanzione penale, nell’aumento della sanzione amministrativa di cui al comma 11, primo periodo, corrispondente al comma 10 dell’art. 7 l. 74/1992, nell’introduzione di nuove sanzioni amministrative pecuniarie e nella previsione della sanzione facoltativa della sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Non meno significativa, in tema di trattamento punitivo della pubblicità ingannevole o comparativa ritenuta illecita, appare la previsione di una sanzione diretta. La sanzione amministrativa si qualifica ora come conseguenza automatica e necessaria del procedimento di accertamento della violazione svolto dall’Autorità competente, mentre in passato la sanzione penale rivolta all’operatore pubblicitario interveniva in maniera indiretta sanzionando l’inottemperanza all’eventuale provvedimento dell’Autorità con cui veniva ordinata la pubblicazione della pronuncia e della dichiarazione rettificativa. Art. 171-174 Legge diritto d’autore, 1927-1977. L’autore analizza il trattamento sanzionatorio previsto in materia di proprietà intellettuale sino alle modifiche introdotte con il d. lgs. 140/2006, di attuazione della direttiva comunitaria 48/2004. In via preliminare, l’Autore rileva che se per la parte civilistica le modifiche hanno comportato l’inclusione tra gli oggetti di tutela di nuove opere, per quanto riguarda l’intervento penale vi sono stati continui rimaneggiamenti, ravvicinati nel tempo e talora di segno contrapposto o di indecifrabile portata. La nuova normativa in tema di sanzioni penali e amministrative appare decisamente sovraccarica e carente di un disegno coerente e meditato. In particolare, si è attuato uno spostamento della tutela che si è visibilmente spostata dalla sfera degli interessi dell’autore a quello del produttore di entertainment. In altri termini, la repressione di quella che all’origine costituiva l’aggressione principale descritta nell’art. 171, è divenuta nella nuova formulazione della norma, del tutto marginale, quasi bagatellare.

Art. 31 l. a.t.; Art. 127 c.p.i.; Art. 26, II parte, c. consumo; Artt. 171-174 l. a.

ALESSANDRI, ALBERTO
2007

Abstract

Art. 31, legge antitrust, p. 2908-2912. L’Autore mette in evidenza come l’espresso rinvio contenuto nella norma alla l. 24 novembre 1981, n. 689, crei più problemi di quanti ne contribuisca a risolvere, dal momento che l’applicabilità dei principi generali era già assicurata dall’art. 12 della l. 689/1981, almeno limitatamente alle violazioni amministrative. Il rinvio, in particolare, non consentirebbe di risolvere in modo agevole la questione dell’individuazione del giudice competente a decidere delle opposizioni avverso i provvedimenti applicativi delle sanzioni previste dalla l. 287/1990. Art. 127 codice della proprietà industriale, p. 619-627. L’Autore sottolinea come l’art. 127 c.p. sanzioni le violazioni in tema di “titoli” di proprietà industriale (brevetti, marchi, disegni, modelli, topografie per semiconduttori) descrivendo le condotte penalmente rilevanti riprendendo le norme precedentemente contenute negli artt. 88 e 89 della legge sulle invenzioni, 67 della legge sui marchi e 20, comma 3, della legge sulle topografie dei prodotti a semiconduttori (l. 70/1989). Si pone pertanto il problema di stabilire il rapporto con queste norme. L’autore sottolinea inoltre come le condotte tipizzate assumano rilievo penale solo se contrassegnate da una specifica nota di antigiuridicità extrapenale, essendo presente l’inciso “in violazione di un titolo di proprietà industriale”. Tale circostanza renderebbe evidente l’impostazione prettamente sanzionatoria della fattispecie, che impone un rinvio a tutta la disciplina civilistica, interna e internazionale di riferimento. Art. 26, II sezione codice del consumo, 2327-2332. L’autore mette in evidenza come le novità di maggiore rilievo in merito alla punizione delle condotte di pubblicità ingannevole o comparativa ritenuta illecita consistano nell’eliminazione della sanzione penale, nell’aumento della sanzione amministrativa di cui al comma 11, primo periodo, corrispondente al comma 10 dell’art. 7 l. 74/1992, nell’introduzione di nuove sanzioni amministrative pecuniarie e nella previsione della sanzione facoltativa della sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Non meno significativa, in tema di trattamento punitivo della pubblicità ingannevole o comparativa ritenuta illecita, appare la previsione di una sanzione diretta. La sanzione amministrativa si qualifica ora come conseguenza automatica e necessaria del procedimento di accertamento della violazione svolto dall’Autorità competente, mentre in passato la sanzione penale rivolta all’operatore pubblicitario interveniva in maniera indiretta sanzionando l’inottemperanza all’eventuale provvedimento dell’Autorità con cui veniva ordinata la pubblicazione della pronuncia e della dichiarazione rettificativa. Art. 171-174 Legge diritto d’autore, 1927-1977. L’autore analizza il trattamento sanzionatorio previsto in materia di proprietà intellettuale sino alle modifiche introdotte con il d. lgs. 140/2006, di attuazione della direttiva comunitaria 48/2004. In via preliminare, l’Autore rileva che se per la parte civilistica le modifiche hanno comportato l’inclusione tra gli oggetti di tutela di nuove opere, per quanto riguarda l’intervento penale vi sono stati continui rimaneggiamenti, ravvicinati nel tempo e talora di segno contrapposto o di indecifrabile portata. La nuova normativa in tema di sanzioni penali e amministrative appare decisamente sovraccarica e carente di un disegno coerente e meditato. In particolare, si è attuato uno spostamento della tutela che si è visibilmente spostata dalla sfera degli interessi dell’autore a quello del produttore di entertainment. In altri termini, la repressione di quella che all’origine costituiva l’aggressione principale descritta nell’art. 171, è divenuta nella nuova formulazione della norma, del tutto marginale, quasi bagatellare.
2007
9788813265076
AA.VV. A CURA DI L.C. UBERTAZZI
Commentario Breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza
Alessandri, Alberto
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/52977
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact