Art. 31 L’Autore, analizzando la clausola generale di rinvio contenuta nell’articolo emarginato nella quale il legislatore ha richiamato la disciplina delle “sanzioni amministrative” contenute nella l. 689/1981, ne sottolinea la portata problematica evidenziandone la complessità. Se da un lato, infatti, l’applicabilità dei principi generali era comunque assicurata dall’art. 12 della l. 689/1981; dall’altro lato la l. 287/1990 prevede anche sanzioni di tipo interdittivo, strutturalmente diverse da quelle pecuniarie previste dalla l. 689/1981 non solo, ovviamente, negli effetti, ma anche nelle modalità applicative. Ancora a proposito della portata del rinvio l’Autore pone il problema riguardo alle sanzioni che la l. 287/1990 commina a soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese, enti, persone giuridiche) dal momento che l’art. 11 della l. 689/1981 reca tracce in equivoche di un modello “personalistico”, ritagliato sulla persona fisica); problema, quest’ultimo, reso ancor più complesso dalla presenza nell’ordinamento di una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in conseguenza di reati (commessi da persone fisiche) introdotta con il d.legisl.231/2001. Ulteriore questione posta concerne l’individuazione del giudice competente a decidere delle opposizioni avverso i provvedimenti applicativi delle sanzioni previste dalla l. 287/1990. Infatti mentre la l. 689/1981 prevede una ben definita procedura di opposizione da svolgere davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, il successivo art. 33 stabilisce la competenza esclusiva del giudice amministrativo (individuato nel solo TAR del Lazio). Art. 7 - L’Autore analizza puntualmente la contravvenzione introdotta in attuazione della d. CE 84/450. La norma penale in commento costituisce una figura generale nella quale prende corpo l’intervento repressivo nei confronti della pubblicità ingannevole. La repressione penale, come sottolineato dall’Autore, assiste l’osservanza del provvedimento emanato dall’Autorità garante, in sede amministrativa; si tratta dunque di una tecnica incriminatrice che colpisce solo indirettamente la pubblicità ingannevole. La competenza a giudicare i fatti riferibili alle fattispecie previste dall’articolo in esame è attribuita, in seguito all’entrata in vigore del d. legisl. 274/2000, al giudice di pace e, di conseguenza, è modificata la sanzione. L’Autore dà inoltre conto del dibattito attualmente in corso a fronte di istanze di depenalizzazione. Art. 67 - L’Autore traccia brevemente la genesi della norma in commento e ne illustra struttura e funzionamento, soffermandosi sulla portata della sostituzione del testo della norma ad opera dell’art. 62 del d.legisl. 480/1992 e sottolineando come l’avvenuta formale sostituzione delle ipotesi di reato originariamente previste con violazioni di natura amministrativa fosse stata preceduta dalla depenalizzazione delle suddette contravvenzioni ad opera dell’art. 1 l. 706/1975 e dell’art. 32 l. 689/198. L’Autore evidenzia inoltre profili di particolare problematicità in riferimento alla disciplina sulla falsità dei segni distintivi contenuta nel codice penale ricostruendo lo stato dell’arte nella prospettiva dottrinale e in quella giurisprudenziale. Art. 88-89 - L’Autore, analizzando l’articolo 88 l.i., premesse alcune considerazioni in ordine all’esclusione dalla depenalizzazione della norma in esame, inquadra preliminarmente i rapporti esistenti tra la norma in commento e l’art. 473 co. 2 c.p., si sofferma quindi sulla descrizione delle condotte incriminate sottolineando come l’inquadramento della tutela penalistiva ad ulteriore salvaguardia dei diritti patrimoniali derivanti dal brevetto imponga un rinvio alla disciplina civilistica interna e internazionale sul tema. Di seguito, analizzando la previsione di cui al successivo art. 89 l.i., evidenzia le conseguenze dell’intervenuta depenalizzazione dello stesso ad opera dell’art. 32 della l.689/1981 e ricostruisce struttura e profili applicativi della norma in esame. Art. 171 - 174 - L’Autore nel commentare gli articoli che costituiscono la Sezione II Difese e sanzioni penali del Capo III Difese e sanzioni giudiziarie della L. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, evidenzia come pochi corpi normativi abbiano subìto una serie di modifiche così radicali e sostanziali negli ultimi anni come quello in commento. Se la parte civilistica è stata ampiamente innovata per far posto a “nuove” opere e alla loro peculiare disciplina, la parte sanzionatoria è stata oggetto di continui rimaneggiamenti, ravvicinati nel tempo e talora di segno contrapposto. Il panorama che si presenta all’interprete, così lo delinea l’Autore, è quello di una costruzione disarmonica nel suo complesso, fitte di incertezze interpretative, priva di coerenza sistematica al suo interno e, soprattutto, con il resto dell’ordinamento; e questo quadro ha ragioni che non vengono sottaciute. L’Autore, dando atto puntualmente delle modifiche normative succedutesi, ricostruisce con rigore e dettaglio l’intero impianto sanzionatorio soffermandosi sulle interrelazioni esistenti tra le diverse previsioni normative. Di più l’Autore non trascura i complessi rapporti tra le previsioni iscritte nella normativa a tutela del diritto d’autore e le ipotesi codicistiche. Particolare attenzione è dedicata, inoltre, alla disamina delle condotte penalmente rilevanti, all’ambito di operatività delle fattispecie e all’oggetto materiale della condotta con particolare attenzione alla rapida e continua evoluzione tecnologica. L’Autore non manca di evidenziare la spiccata natura sanzionatoria delle violazioni alla disciplina civilistica caratterizzante le fattispecie in commento.

Art. 31 l. a.t.; Art. 7 (sez. II) d. lgs. 74/92; Art. 67 l. m.; Artt. 88-89 l. i.; Artt. 171-174 l. a.

ALESSANDRI, ALBERTO
2004

Abstract

Art. 31 L’Autore, analizzando la clausola generale di rinvio contenuta nell’articolo emarginato nella quale il legislatore ha richiamato la disciplina delle “sanzioni amministrative” contenute nella l. 689/1981, ne sottolinea la portata problematica evidenziandone la complessità. Se da un lato, infatti, l’applicabilità dei principi generali era comunque assicurata dall’art. 12 della l. 689/1981; dall’altro lato la l. 287/1990 prevede anche sanzioni di tipo interdittivo, strutturalmente diverse da quelle pecuniarie previste dalla l. 689/1981 non solo, ovviamente, negli effetti, ma anche nelle modalità applicative. Ancora a proposito della portata del rinvio l’Autore pone il problema riguardo alle sanzioni che la l. 287/1990 commina a soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese, enti, persone giuridiche) dal momento che l’art. 11 della l. 689/1981 reca tracce in equivoche di un modello “personalistico”, ritagliato sulla persona fisica); problema, quest’ultimo, reso ancor più complesso dalla presenza nell’ordinamento di una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in conseguenza di reati (commessi da persone fisiche) introdotta con il d.legisl.231/2001. Ulteriore questione posta concerne l’individuazione del giudice competente a decidere delle opposizioni avverso i provvedimenti applicativi delle sanzioni previste dalla l. 287/1990. Infatti mentre la l. 689/1981 prevede una ben definita procedura di opposizione da svolgere davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, il successivo art. 33 stabilisce la competenza esclusiva del giudice amministrativo (individuato nel solo TAR del Lazio). Art. 7 - L’Autore analizza puntualmente la contravvenzione introdotta in attuazione della d. CE 84/450. La norma penale in commento costituisce una figura generale nella quale prende corpo l’intervento repressivo nei confronti della pubblicità ingannevole. La repressione penale, come sottolineato dall’Autore, assiste l’osservanza del provvedimento emanato dall’Autorità garante, in sede amministrativa; si tratta dunque di una tecnica incriminatrice che colpisce solo indirettamente la pubblicità ingannevole. La competenza a giudicare i fatti riferibili alle fattispecie previste dall’articolo in esame è attribuita, in seguito all’entrata in vigore del d. legisl. 274/2000, al giudice di pace e, di conseguenza, è modificata la sanzione. L’Autore dà inoltre conto del dibattito attualmente in corso a fronte di istanze di depenalizzazione. Art. 67 - L’Autore traccia brevemente la genesi della norma in commento e ne illustra struttura e funzionamento, soffermandosi sulla portata della sostituzione del testo della norma ad opera dell’art. 62 del d.legisl. 480/1992 e sottolineando come l’avvenuta formale sostituzione delle ipotesi di reato originariamente previste con violazioni di natura amministrativa fosse stata preceduta dalla depenalizzazione delle suddette contravvenzioni ad opera dell’art. 1 l. 706/1975 e dell’art. 32 l. 689/198. L’Autore evidenzia inoltre profili di particolare problematicità in riferimento alla disciplina sulla falsità dei segni distintivi contenuta nel codice penale ricostruendo lo stato dell’arte nella prospettiva dottrinale e in quella giurisprudenziale. Art. 88-89 - L’Autore, analizzando l’articolo 88 l.i., premesse alcune considerazioni in ordine all’esclusione dalla depenalizzazione della norma in esame, inquadra preliminarmente i rapporti esistenti tra la norma in commento e l’art. 473 co. 2 c.p., si sofferma quindi sulla descrizione delle condotte incriminate sottolineando come l’inquadramento della tutela penalistiva ad ulteriore salvaguardia dei diritti patrimoniali derivanti dal brevetto imponga un rinvio alla disciplina civilistica interna e internazionale sul tema. Di seguito, analizzando la previsione di cui al successivo art. 89 l.i., evidenzia le conseguenze dell’intervenuta depenalizzazione dello stesso ad opera dell’art. 32 della l.689/1981 e ricostruisce struttura e profili applicativi della norma in esame. Art. 171 - 174 - L’Autore nel commentare gli articoli che costituiscono la Sezione II Difese e sanzioni penali del Capo III Difese e sanzioni giudiziarie della L. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, evidenzia come pochi corpi normativi abbiano subìto una serie di modifiche così radicali e sostanziali negli ultimi anni come quello in commento. Se la parte civilistica è stata ampiamente innovata per far posto a “nuove” opere e alla loro peculiare disciplina, la parte sanzionatoria è stata oggetto di continui rimaneggiamenti, ravvicinati nel tempo e talora di segno contrapposto. Il panorama che si presenta all’interprete, così lo delinea l’Autore, è quello di una costruzione disarmonica nel suo complesso, fitte di incertezze interpretative, priva di coerenza sistematica al suo interno e, soprattutto, con il resto dell’ordinamento; e questo quadro ha ragioni che non vengono sottaciute. L’Autore, dando atto puntualmente delle modifiche normative succedutesi, ricostruisce con rigore e dettaglio l’intero impianto sanzionatorio soffermandosi sulle interrelazioni esistenti tra le diverse previsioni normative. Di più l’Autore non trascura i complessi rapporti tra le previsioni iscritte nella normativa a tutela del diritto d’autore e le ipotesi codicistiche. Particolare attenzione è dedicata, inoltre, alla disamina delle condotte penalmente rilevanti, all’ambito di operatività delle fattispecie e all’oggetto materiale della condotta con particolare attenzione alla rapida e continua evoluzione tecnologica. L’Autore non manca di evidenziare la spiccata natura sanzionatoria delle violazioni alla disciplina civilistica caratterizzante le fattispecie in commento.
2004
9788813237196
Ubertazzi, Luigi Carlo; Marchetti, Piergaetano
Commentario breve al diritto della concorrenza : marchi, brevetti, diritto d'autore, concorrenza sleale, pubblicità, consumatori, antitrus
Alessandri, Alberto
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