Il capitolo esame analizza il tema delle quote di spettanza sul prezzo dei farmaci trai soggetti che partecipano alla filiera di distribuzione. Più in particolare, si riflette sulla portata dell’articolo 13, comma 1, lett. b), d.l. 39/2009, con cui è stato inserito un regime eccezionale che ha previsto che, in alcuni casi, la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche si riduca al 58,65%, circoscrivendo l’applicazione della norma ai farmaci equivalenti. In riferimento al campo di applicazione del regime ordinario e del regime speciale di spettanza si sono susseguite vertenze innanzi al giudice amministrativo e conseguenti chiarimenti in materia pubblicati da parte dell’AIFA. Il Consiglio di Stato ha, inizialmente, sottolineato la ratio della norma, volta a razionalizzare la spesa farmaceutica territoriale, a patto che farmacisti e grossisti siano coinvolti nel processo distributivo del farmaco. In seguito, la medesima giurisprudenza ha ricordato il carattere speciale della normativa a fronte della nozione di farmaco equivalente, specificandone l’ambito e la portata, ed annullando a più riprese le riduzioni delle quote di spettanza operate dall’AIFA, ammettendo che il regime derogatorio rinviene la propria ragione nel riconoscere a farmacisti e grossisti maggiore guadagno, incentivando il consumo di medicinali fungibili, aventi minor costo per la collettività. Tuttavia, l’indirizzo della giurisprudenza non è stato del tutto recepito da AIFA, che intende applicare la disciplina di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), d.l. 39/2009 anche ad altri farmaci, in tal modo il contenzioso risulta ancora aperto. Da ultimo, le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2025 mediante l’art. 1, co. 324, operante una variazione delle quote di spettanza, hanno lasciato dubbi, avendo addirittura qualcuno ipotizzato che il legislatore intendesse abrogare implicitamente la disciplina speciale delle quote di spettanza. In realtà, parrebbe ammissibile ritenere che la citata disposizione intenda incidere sulla ripartizione delle quote tra aziende e grossisti, senza voler eliminare la riduzione operata dall’ art. 13, comma 1, lett. b), d.l. 39/2009. Tuttavia, in seguito al recente intervento legislativo sono seguite interpretazioni contrastanti dai soggetti della filiera e pare necessario un rapido intervento chiarificatore, volto ad evitare ulteriore aggravio del contenzioso in materia.
Nuove questioni interpretative in materia di quote di spettanza sul prezzo dei farmaci
Ferrari, Giuseppe Franco
2025
Abstract
Il capitolo esame analizza il tema delle quote di spettanza sul prezzo dei farmaci trai soggetti che partecipano alla filiera di distribuzione. Più in particolare, si riflette sulla portata dell’articolo 13, comma 1, lett. b), d.l. 39/2009, con cui è stato inserito un regime eccezionale che ha previsto che, in alcuni casi, la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche si riduca al 58,65%, circoscrivendo l’applicazione della norma ai farmaci equivalenti. In riferimento al campo di applicazione del regime ordinario e del regime speciale di spettanza si sono susseguite vertenze innanzi al giudice amministrativo e conseguenti chiarimenti in materia pubblicati da parte dell’AIFA. Il Consiglio di Stato ha, inizialmente, sottolineato la ratio della norma, volta a razionalizzare la spesa farmaceutica territoriale, a patto che farmacisti e grossisti siano coinvolti nel processo distributivo del farmaco. In seguito, la medesima giurisprudenza ha ricordato il carattere speciale della normativa a fronte della nozione di farmaco equivalente, specificandone l’ambito e la portata, ed annullando a più riprese le riduzioni delle quote di spettanza operate dall’AIFA, ammettendo che il regime derogatorio rinviene la propria ragione nel riconoscere a farmacisti e grossisti maggiore guadagno, incentivando il consumo di medicinali fungibili, aventi minor costo per la collettività. Tuttavia, l’indirizzo della giurisprudenza non è stato del tutto recepito da AIFA, che intende applicare la disciplina di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), d.l. 39/2009 anche ad altri farmaci, in tal modo il contenzioso risulta ancora aperto. Da ultimo, le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2025 mediante l’art. 1, co. 324, operante una variazione delle quote di spettanza, hanno lasciato dubbi, avendo addirittura qualcuno ipotizzato che il legislatore intendesse abrogare implicitamente la disciplina speciale delle quote di spettanza. In realtà, parrebbe ammissibile ritenere che la citata disposizione intenda incidere sulla ripartizione delle quote tra aziende e grossisti, senza voler eliminare la riduzione operata dall’ art. 13, comma 1, lett. b), d.l. 39/2009. Tuttavia, in seguito al recente intervento legislativo sono seguite interpretazioni contrastanti dai soggetti della filiera e pare necessario un rapido intervento chiarificatore, volto ad evitare ulteriore aggravio del contenzioso in materia.File | Dimensione | Formato | |
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