Sommario: 1. La difficoltà “ambientali” del trust nel settore delle imposte indirette sui trasferimenti (prima e dopo il d.l. n. 262 del 2006), gli approdi della recente giurisprudenza di legittimità e il tentativo di fornire un contributo riprendendo e portando a compimento una “vecchia” teorizzazione. – 2. L’effettivo arricchimento del beneficiario quale manifestazione di capacità contributiva che giustifica, ai sensi dell’art. 53 Cost., il prelievo in capo ai soggetti passivi del tributo successorio nella ricostruzione della giurisprudenza di legittimità. – 3. (Segue): le ragioni di condivisione di tale ricostruzione: il presupposto economico comune a tutte le fattispecie imponibili è, in effetti, l’accrescimento patrimoniale ricevuto, senza sforzo alcuno, dal beneficiario del trasferimento o del vincolo di destinazione, che non può essere lo stesso disponente. – 4. (Segue): ciò che non si condivide: in relazione alla fattispecie “costituzione di vincoli di destinazione” non è possibile una soluzione esegetica unitaria, ma è necessario circoscrivere e diversamente declinare il presupposto economico in relazione alle caratteristiche specifiche del trust. – 5. Una prima delimitazione “a monte”: i trust “onerosi” o “commerciali” (liquidatori, di garanzia, solutori, di finanziamento, d’impresa et similia) quali fattispecie “escluse” dal campo di applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti. – 6. I trust “liberali” o “non onerosi” (familiari, di scopo, caritatevoli et similia) quali fattispecie “rientranti” nel campo di applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti. Il problema del “momento di applicazione” del tributo. – 7. (Segue): l’errore alla base della “soluzione unitaria” della giurisprudenza: la “costituzione di vincoli di destinazione” è presupposto autonomo perché ricomprende non solo le vicende traslative in senso tecnico, ma ogni effetto derivativo, costitutivo, obbligatorio et similia, idoneo a determinare un’espansione nel patrimonio di un soggetto diverso dal disponente. – 8. (Segue): la “soluzione plastica” necessitata, ex art. 53 Cost., e il possibile ricorso al concetto di “beneficiario determinato”, ossia identificato e con diritti definiti, quale discrimen per l’individuazione del “momento impositivo” (e dei “soggetti passivi”) in presenza dei vari tipi di trust imponibili. – 9. (Segue): su talune questioni nascenti dalla soluzione prospettata e relative ipotesi di risposta (anche de iure condendo): il materiale adempimento dell’obbligazione tributaria e il “conguaglio” sul patrimonio attribuito al beneficiario eccedente il valore della “posizione beneficiaria quesita”. – 10. Sulla piana applicabilità della tesi prospettata anche a taluni trust “particolari”: il caso del trust “autodichiarato”, destinatario in giurisprudenza di diverse soluzioni esegetiche, e quello dei trust c.d. “assistenziali”, non ancora vagliato. – 11. Precisazioni ulteriori su trust di scopo, caritatevoli e simili, quali vincoli di destinazione “non onerosi” rientranti nella sfera applicativa dell’imposta sulle successioni e donazioni: le ragioni a favore dell’attribuzione al trust della relativa soggettività passiva. – 12. (Segue): osservazioni e spunti di chiusura sui trust c.d. “di ritorno” (“blind trust”, taluni “trust interposti” et similia), quali vincoli che, secondo la recentissima prassi amministrativa e giurisprudenza di legittimità, sarebbero estranei, sempre e comunque, alla sfera applicativa del tributo successorio: una diversa ipotesi ricostruttiva che evita anche i possibili arbitraggi ai fini delle imposte sui redditi.

Contributo al completamento della teoria giurisprudenziale di tassazione dei trust ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti (con uno sguardo all’indietro di tre lustri)

Contrino, Angelo
2023

Abstract

Sommario: 1. La difficoltà “ambientali” del trust nel settore delle imposte indirette sui trasferimenti (prima e dopo il d.l. n. 262 del 2006), gli approdi della recente giurisprudenza di legittimità e il tentativo di fornire un contributo riprendendo e portando a compimento una “vecchia” teorizzazione. – 2. L’effettivo arricchimento del beneficiario quale manifestazione di capacità contributiva che giustifica, ai sensi dell’art. 53 Cost., il prelievo in capo ai soggetti passivi del tributo successorio nella ricostruzione della giurisprudenza di legittimità. – 3. (Segue): le ragioni di condivisione di tale ricostruzione: il presupposto economico comune a tutte le fattispecie imponibili è, in effetti, l’accrescimento patrimoniale ricevuto, senza sforzo alcuno, dal beneficiario del trasferimento o del vincolo di destinazione, che non può essere lo stesso disponente. – 4. (Segue): ciò che non si condivide: in relazione alla fattispecie “costituzione di vincoli di destinazione” non è possibile una soluzione esegetica unitaria, ma è necessario circoscrivere e diversamente declinare il presupposto economico in relazione alle caratteristiche specifiche del trust. – 5. Una prima delimitazione “a monte”: i trust “onerosi” o “commerciali” (liquidatori, di garanzia, solutori, di finanziamento, d’impresa et similia) quali fattispecie “escluse” dal campo di applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti. – 6. I trust “liberali” o “non onerosi” (familiari, di scopo, caritatevoli et similia) quali fattispecie “rientranti” nel campo di applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti. Il problema del “momento di applicazione” del tributo. – 7. (Segue): l’errore alla base della “soluzione unitaria” della giurisprudenza: la “costituzione di vincoli di destinazione” è presupposto autonomo perché ricomprende non solo le vicende traslative in senso tecnico, ma ogni effetto derivativo, costitutivo, obbligatorio et similia, idoneo a determinare un’espansione nel patrimonio di un soggetto diverso dal disponente. – 8. (Segue): la “soluzione plastica” necessitata, ex art. 53 Cost., e il possibile ricorso al concetto di “beneficiario determinato”, ossia identificato e con diritti definiti, quale discrimen per l’individuazione del “momento impositivo” (e dei “soggetti passivi”) in presenza dei vari tipi di trust imponibili. – 9. (Segue): su talune questioni nascenti dalla soluzione prospettata e relative ipotesi di risposta (anche de iure condendo): il materiale adempimento dell’obbligazione tributaria e il “conguaglio” sul patrimonio attribuito al beneficiario eccedente il valore della “posizione beneficiaria quesita”. – 10. Sulla piana applicabilità della tesi prospettata anche a taluni trust “particolari”: il caso del trust “autodichiarato”, destinatario in giurisprudenza di diverse soluzioni esegetiche, e quello dei trust c.d. “assistenziali”, non ancora vagliato. – 11. Precisazioni ulteriori su trust di scopo, caritatevoli e simili, quali vincoli di destinazione “non onerosi” rientranti nella sfera applicativa dell’imposta sulle successioni e donazioni: le ragioni a favore dell’attribuzione al trust della relativa soggettività passiva. – 12. (Segue): osservazioni e spunti di chiusura sui trust c.d. “di ritorno” (“blind trust”, taluni “trust interposti” et similia), quali vincoli che, secondo la recentissima prassi amministrativa e giurisprudenza di legittimità, sarebbero estranei, sempre e comunque, alla sfera applicativa del tributo successorio: una diversa ipotesi ricostruttiva che evita anche i possibili arbitraggi ai fini delle imposte sui redditi.
2023
9788813382988
Fregni, Maria Cecilia; Giovannini, Alessandro; Logozzo, Maurizio; Pierro, Maria; Sammartino, Salvatore; Sartori, Nicola
Studi in memoria di Francesco Tesauro. Volume 3
Contrino, Angelo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/4062076
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