Le clausole di prelazione rilevano sommamente a livello societario, in particolare rispetto al rapporto tra componente capitalistica e personale, con particolare incidenza della seconda rispetto alla prima, cosicché si conviene coerentemente che detto rapporto debba ascriversi non soltanto ai principi contrattuali, bensì alla normativa societaria. Il vincolo prelatizio pone al legislatore e agli interpreti interrogativi di delicata risoluzione, aventi un significativo impatto su una serie di istituti del diritto societario. Peraltro, l’interpretazione dello statuto sociale che contiene la disposizione in esame, infatti, non sfugge a canoni ermeneutici “oggettivi”, ricordati in Cass., 4 settembre 2012, n. 14775, canoni essenziali per una lettura consapevole da parte del terzo, acquirente delle azioni e agente “bona fide”. Al riguardo, le decisioni della Corte di Cassazione (2 dicembre 2015, n. 24559, e 8 aprile 2015, n. 7003) e del Tribunale di Milano (12 novembre 2015 e 26 febbraio 2015) costituiscono paradigma interpretativo, con particolare attenzione alle questioni poste dalla riforma Vietti nel 2003 e alle situazioni profilatesi nel decennio successivo. La novella del 2003 ha invero mutato gli orizzonti, sino ad allora ritenuti pressoché consolidati e condivisi, connessi alle limitazioni poste alla circolazione delle azioni e alla validità della clausola di prelazione impropria, da un lato, ampliato la facoltà, lasciata alla sempre più rilevante autonomia statutaria, di derogare alla par condicio inter socii, con riferimento costante alla disciplina dei limiti imposti alla circolazione azionaria e alla disciplina in tema di recesso, dall’altro. Dette modifiche sono state diversamente interpretate sinanco di attenti giuristi, i quali hanno variamente inteso, talora assumendo vedute maggiormente estese, talaltra abbracciando orientamenti restrittivi, sia la portata soggettiva ed oggettiva della clausola, sia l’ambito applicativo della stessa a soggetti “terzi” e la sua integrazione rispetto ai limiti imposti alla circolazione delle partecipazioni, sia il concetto di “terzo”, potenziale acquirente. Non solo: la riforma Vietti ha esplorato il terreno della eventuale applicabilità dell’istituto in esame - potenzialmente trasformatore della natura sociale “da aperta in chiusa” - anche nei contesti in cui la liquidazione della partecipazione non possa avvenire mediante corrispettivo fungibile, ha registrato il mutare del quorum (ora maggioritario) necessario al fine di introdurre o sopprimere la clausola di prelazione con riferimento alle s.p.a.; ha affrontato i temi derivanti dalla violazione della clausola rispetto all’atto di cessione; e li ha risolti sterilizzando i diritti sociali ovvero individuando il legittimato all’esercizio dei medesimi.

Limiti alla circolazione delle azioni: le clausole di prelazione in una prospettiva post-Riforma

Passador, Maria Lucia
2021

Abstract

Le clausole di prelazione rilevano sommamente a livello societario, in particolare rispetto al rapporto tra componente capitalistica e personale, con particolare incidenza della seconda rispetto alla prima, cosicché si conviene coerentemente che detto rapporto debba ascriversi non soltanto ai principi contrattuali, bensì alla normativa societaria. Il vincolo prelatizio pone al legislatore e agli interpreti interrogativi di delicata risoluzione, aventi un significativo impatto su una serie di istituti del diritto societario. Peraltro, l’interpretazione dello statuto sociale che contiene la disposizione in esame, infatti, non sfugge a canoni ermeneutici “oggettivi”, ricordati in Cass., 4 settembre 2012, n. 14775, canoni essenziali per una lettura consapevole da parte del terzo, acquirente delle azioni e agente “bona fide”. Al riguardo, le decisioni della Corte di Cassazione (2 dicembre 2015, n. 24559, e 8 aprile 2015, n. 7003) e del Tribunale di Milano (12 novembre 2015 e 26 febbraio 2015) costituiscono paradigma interpretativo, con particolare attenzione alle questioni poste dalla riforma Vietti nel 2003 e alle situazioni profilatesi nel decennio successivo. La novella del 2003 ha invero mutato gli orizzonti, sino ad allora ritenuti pressoché consolidati e condivisi, connessi alle limitazioni poste alla circolazione delle azioni e alla validità della clausola di prelazione impropria, da un lato, ampliato la facoltà, lasciata alla sempre più rilevante autonomia statutaria, di derogare alla par condicio inter socii, con riferimento costante alla disciplina dei limiti imposti alla circolazione azionaria e alla disciplina in tema di recesso, dall’altro. Dette modifiche sono state diversamente interpretate sinanco di attenti giuristi, i quali hanno variamente inteso, talora assumendo vedute maggiormente estese, talaltra abbracciando orientamenti restrittivi, sia la portata soggettiva ed oggettiva della clausola, sia l’ambito applicativo della stessa a soggetti “terzi” e la sua integrazione rispetto ai limiti imposti alla circolazione delle partecipazioni, sia il concetto di “terzo”, potenziale acquirente. Non solo: la riforma Vietti ha esplorato il terreno della eventuale applicabilità dell’istituto in esame - potenzialmente trasformatore della natura sociale “da aperta in chiusa” - anche nei contesti in cui la liquidazione della partecipazione non possa avvenire mediante corrispettivo fungibile, ha registrato il mutare del quorum (ora maggioritario) necessario al fine di introdurre o sopprimere la clausola di prelazione con riferimento alle s.p.a.; ha affrontato i temi derivanti dalla violazione della clausola rispetto all’atto di cessione; e li ha risolti sterilizzando i diritti sociali ovvero individuando il legittimato all’esercizio dei medesimi.
2021
9788875244712
Marchetti, Carlo
Azioni e altri strumenti finanziari
Passador, Maria Lucia
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Capitolo 6.pdf

non disponibili

Descrizione: capitolo
Tipologia: Pdf editoriale (Publisher's layout)
Licenza: NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione 1.21 MB
Formato Adobe PDF
1.21 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/4035651
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact