Il diritto penale dei mercati finanziari comprende le norme incriminatrici poste a tutela del mercato finanziario nelle sue diverse articolazioni. Nello scritto presentato l'attenzione è concentrata sui mercati mobiliari, o finanziari in senso stretto, e sul mercato bancario. Settori che hanno assunto primaria importanza negli ultimi anni, in ragione del rilievo che il mercato finanziario è andato assumendo nell’economia moderna. Tale crescita ha indotto il legislatore a regolamentarne in modo rigoroso il funzionamento, consentendo l'accesso solo a operatori dotati di determinati requisiti vagliati e vigilati da organismi pubblici, così da prevenire, per quanto possibile, attività fraudolente. Le disposizioni penali sono pertanto poste a presidio delle “regole del gioco” perché sia assicurata la correttezza del funzionamento del mercato necessaria, a sua volta, a garantire la fiducia degli investitori nei mercati stessi. In un siffatto sistema appare evidente l’importanza della repressione dell'abusivismo, che rappresenta una delle più significative costanti dell'intervento penale (e penale-amministrativo) in materia bancaria e finanziaria. I due testi unici di settore si distinguono in ragione dell'oggetto delle diverse attività di intermediazione regolate: il testo unico bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, t.u.b.) si occupa di disciplinare l'accesso alle (e di reprimere l'abusivismo nelle) attività di intermediazione del credito, ossia l'attività bancaria in senso proprio (raccolta del risparmio ed esercizio del credito) e le altre attività di intermediazione finanziaria operanti con gli strumenti del mercato monetario (denaro e, più in generale, mezzi di pagamento); il testo unico sull'intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, t.u.f) si occupa delle attività di intermediazione (e dei relativi fenomeni di abusivismo) operanti nel settore dei valori mobiliari, ovvero delle prestazioni di servizi di investimento in strumenti finanziari e del servizio di gestione collettiva del risparmio. L'incriminazione dell'abusivismo trova quindi il proprio fondamento in una generale riserva di attività: l'intero sistema normativo istituzionale si basa sul funzionamento di un rigoroso filtro sull'accesso ai diversi segmenti del mercato finanziario. A presidio di tale filtro è posta la sanzione penale, affinché sia assicurata efficacia a tutto il successivo sistema dei controlli sulla struttura e sull'attività degli intermediari, sia garantita una corretta concorrenza fra gli operatori legittimamente presenti sul mercato, prevenendo gli eventuali effetti distorsivi che potrebbero derivare dall'infiltrazione di operatori abusivi; e siano ribadite, infine, a tutela dei risparmiatori e degli utenti dei diversi servizi finanziari, le condizioni di affidabilità del singolo operatore e del sistema nel suo complesso. Ai profili sin qui evidenziati è necessario aggiungere un aspetto che nella repressione dell'abusivismo bancario e finanziario è venuto assumendo negli anni più recenti sempre maggior autonomia e importanza, tanto sul piano normativo quanto su quello criminologico. La crescita della criminalità organizzata e la vulnerabilità del sistema finanziario alla penetrazione del mondo criminale hanno mostrato come l’ingresso nel mercato costituisca un momento cruciale nella strategia penalistica di repressione dei fenomeni di criminalità organizzata. Le fattispecie di abusivismo costituiscono, infatti, un importante tassello nelle strategie di contrasto alla criminalità organizzata i cui proventi illeciti sono spesso impiegati, oltre che in altre imprese criminose, in investimenti nel mercato bancario e finanziario, dando vita a un sistema “sommerso” parallelo a quello ufficiale. Inoltre, le grandi organizzazioni criminali utilizzano il mercato finanziario per trasferire e ripulire ingenti quantità di denaro provenienti da attività criminali.

La tutela del corretto svolgimento dell’attività di intermediazione e bancaria

MONTANI, ELEONORA
2012

Abstract

Il diritto penale dei mercati finanziari comprende le norme incriminatrici poste a tutela del mercato finanziario nelle sue diverse articolazioni. Nello scritto presentato l'attenzione è concentrata sui mercati mobiliari, o finanziari in senso stretto, e sul mercato bancario. Settori che hanno assunto primaria importanza negli ultimi anni, in ragione del rilievo che il mercato finanziario è andato assumendo nell’economia moderna. Tale crescita ha indotto il legislatore a regolamentarne in modo rigoroso il funzionamento, consentendo l'accesso solo a operatori dotati di determinati requisiti vagliati e vigilati da organismi pubblici, così da prevenire, per quanto possibile, attività fraudolente. Le disposizioni penali sono pertanto poste a presidio delle “regole del gioco” perché sia assicurata la correttezza del funzionamento del mercato necessaria, a sua volta, a garantire la fiducia degli investitori nei mercati stessi. In un siffatto sistema appare evidente l’importanza della repressione dell'abusivismo, che rappresenta una delle più significative costanti dell'intervento penale (e penale-amministrativo) in materia bancaria e finanziaria. I due testi unici di settore si distinguono in ragione dell'oggetto delle diverse attività di intermediazione regolate: il testo unico bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, t.u.b.) si occupa di disciplinare l'accesso alle (e di reprimere l'abusivismo nelle) attività di intermediazione del credito, ossia l'attività bancaria in senso proprio (raccolta del risparmio ed esercizio del credito) e le altre attività di intermediazione finanziaria operanti con gli strumenti del mercato monetario (denaro e, più in generale, mezzi di pagamento); il testo unico sull'intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, t.u.f) si occupa delle attività di intermediazione (e dei relativi fenomeni di abusivismo) operanti nel settore dei valori mobiliari, ovvero delle prestazioni di servizi di investimento in strumenti finanziari e del servizio di gestione collettiva del risparmio. L'incriminazione dell'abusivismo trova quindi il proprio fondamento in una generale riserva di attività: l'intero sistema normativo istituzionale si basa sul funzionamento di un rigoroso filtro sull'accesso ai diversi segmenti del mercato finanziario. A presidio di tale filtro è posta la sanzione penale, affinché sia assicurata efficacia a tutto il successivo sistema dei controlli sulla struttura e sull'attività degli intermediari, sia garantita una corretta concorrenza fra gli operatori legittimamente presenti sul mercato, prevenendo gli eventuali effetti distorsivi che potrebbero derivare dall'infiltrazione di operatori abusivi; e siano ribadite, infine, a tutela dei risparmiatori e degli utenti dei diversi servizi finanziari, le condizioni di affidabilità del singolo operatore e del sistema nel suo complesso. Ai profili sin qui evidenziati è necessario aggiungere un aspetto che nella repressione dell'abusivismo bancario e finanziario è venuto assumendo negli anni più recenti sempre maggior autonomia e importanza, tanto sul piano normativo quanto su quello criminologico. La crescita della criminalità organizzata e la vulnerabilità del sistema finanziario alla penetrazione del mondo criminale hanno mostrato come l’ingresso nel mercato costituisca un momento cruciale nella strategia penalistica di repressione dei fenomeni di criminalità organizzata. Le fattispecie di abusivismo costituiscono, infatti, un importante tassello nelle strategie di contrasto alla criminalità organizzata i cui proventi illeciti sono spesso impiegati, oltre che in altre imprese criminose, in investimenti nel mercato bancario e finanziario, dando vita a un sistema “sommerso” parallelo a quello ufficiale. Inoltre, le grandi organizzazioni criminali utilizzano il mercato finanziario per trasferire e ripulire ingenti quantità di denaro provenienti da attività criminali.
2012
9788834817827
A. ALESSANDRI
I reati in materia economica, vol. VIII, Trattato teorico-paratico di diritto penale diretto da Palazzo e Paliero
Montani, Eleonora
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/3806696
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