1. I c.d. titoli atipici e gli strumenti “ibridi” nell’esperienza dei mercati finanziari italiani e nell’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale prima della riforma. – 2. Profili di diritto comparato, in merito alle scelte di fondo del legislatore italiano (tipizzazione di una figura generica, diversa da azioni ed obbligazioni; divieto di attribuzione del diritto di voto “ordinario”; rilevanza statutaria della regolamentazione degli strumenti ibridi; etc.). – 3. Caratteristiche generali degli strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6 ed in particolare, il profilo della circolazione (non necessità di essere liberamente trasferibili, né trasferibili tout court), il profilo “formale” (non necessità di incorporazione in titoli di credito, né cartacei, né de materializzati), ed il profilo della “serialità” (non necessità di rappresentare porzioni frazionarie di una operazione economica unitaria; possibilità di costituire “categorie” di strumenti finanziari partecipativi). – 4. Il rapporto tra la nozione degli strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, e quella degli strumenti finanziari ex art. 1 T.U.F.
Commento all'art. 2346, comma 6. Emissione delle azioni. Strumenti finanziari partecipativi (paragrafi 1-5)
GIANNELLI, ANDREA
2008
Abstract
1. I c.d. titoli atipici e gli strumenti “ibridi” nell’esperienza dei mercati finanziari italiani e nell’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale prima della riforma. – 2. Profili di diritto comparato, in merito alle scelte di fondo del legislatore italiano (tipizzazione di una figura generica, diversa da azioni ed obbligazioni; divieto di attribuzione del diritto di voto “ordinario”; rilevanza statutaria della regolamentazione degli strumenti ibridi; etc.). – 3. Caratteristiche generali degli strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6 ed in particolare, il profilo della circolazione (non necessità di essere liberamente trasferibili, né trasferibili tout court), il profilo “formale” (non necessità di incorporazione in titoli di credito, né cartacei, né de materializzati), ed il profilo della “serialità” (non necessità di rappresentare porzioni frazionarie di una operazione economica unitaria; possibilità di costituire “categorie” di strumenti finanziari partecipativi). – 4. Il rapporto tra la nozione degli strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, e quella degli strumenti finanziari ex art. 1 T.U.F.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.