Art. 31 - L’Autore, analizzando la clausola generale di rinvio contenuta nell’articolo emarginato nella quale il legislatore ha richiamato la disciplina delle “sanzioni amministrative” contenute nella l. 689/1981, ne sottolinea la portata problematica evidenziandone la complessità. Se da un lato, infatti, l’applicabilità dei principi generali era comunque assicurata dall’art. 12 della l. 689/1981; dall’altro lato la l. 287/1990 prevede anche sanzioni di tipo interdittivo, strutturalmente diverse da quelle pecuniarie previste dalla l. 689/1981 non solo, ovviamente, negli effetti, ma anche nelle modalità applicative. Ancora a proposito della portata del rinvio l’Autore pone il problema riguardo alle sanzioni che la l. 287/1990 commina a soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese, enti, persone giuridiche); in particolare per quanto concerne la commisurazione della sanzione amministrativa, dal momento che l’art. 11 della l. 689/1981 reca tracce in equivoche di un modello “personalistico”, ritagliato sulla persona fisica. Ulteriore questione posta concerne l’individuazione del giudice competente a decidere delle opposizioni avverso i provvedimenti applicativi delle sanzioni previste dalla l. 287/1990. Infatti mentre la l. 689/1981 prevede una ben definita procedura di opposizione da svolgere davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, il successivo art. 33 stabilisce la competenza esclusiva del giudice amministrativo (individuato nel solo TAR del Lazio). Art. 7 - L’Autore analizza puntualmente la contravvenzione introdotta in attuazione della d. CE 84/450 evidenziandone il carattere fortemente innovativo. La norma penale in commento costituisce una figura generale nella quale prende corpo l’intervento repressivo nei confronti della pubblicità ingannevole. La repressione penale, come sottolineato dall’Autore, assiste l’osservanza del provvedimento emanato dall’Autorità garante, in sede amministrativa; si tratta dunque di una tecnica incriminatrice che colpisce solo indirettamente la pubblicità ingannevole. Art. 67 - L’Autore traccia brevemente la genesi della norma in commento e ne illustra struttura e funzionamento, soffermandosi sulla portata della sostituzione del testo della norma ad opera dell’art. 62 del d.legisl. 480/1992 e sottolineando come l’avvenuta formale sostituzione delle ipotesi di reato originariamente previste con violazioni di natura amministrativa fosse stata preceduta dalla depenalizzazione delle suddette contravvenzioni ad opera dell’art. 1 l. 706/1975 e dell’art. 32 l. 689/198. Artt. 88-89 L’Autore, analizzando l’articolo 88 l.i., inquadra preliminarmente i rapporti esistenti tra la norma in commento e l’art. 473 co. 2 c.p., si sofferma quindi sulla descrizione delle condotte incriminate sottolineando come l’inquadramento della tutela penalistiva ad ulteriore salvaguardia dei diritti patrimoniali derivanti dal brevetto imponga un rinvio alla disciplina civilistica interna e internazionale sul tema. Di seguito, analizzando la previsione di cui al successivo art. 89 l.i., evidenzia le conseguenze dell’intervenuta depenalizzazione dello stesso ad opera dell’art. 32 della l.689/1981 e ricostruisce struttura e profili applicativi della norma in esame. Art. 1 - L’Autore, dopo aver ricostruito la disciplina previgente e l’iter che ha condotto alla formulazione della norma in commento al fine di coglierne la portata innovativa ed inserirla correttamente nel contesto normativo, sottolinea come l’obiettivo dichiarato della novella che si dichiara dagli stessi lavori preparatori era quello di reagire con maggior vigore sanzionatorio alla “preoccupante diffusione della pirateria libraria” ed è questa la cifra che caratterizza la previsione in commento. L’Autore ricostruisce puntualmente la fattispecie soffermandosi poi sul problema dei rapporti con l’art. 171 l.a.

Art 31 l.a; Art 7 (sez. II) d.legisl. 74/92; art. 67 l.m.; artt. 88-89 l.i.; artt. 171-174 l.a.; art. 1 (sez. I) l. 159/93

ALESSANDRI, ALBERTO
1997

Abstract

Art. 31 - L’Autore, analizzando la clausola generale di rinvio contenuta nell’articolo emarginato nella quale il legislatore ha richiamato la disciplina delle “sanzioni amministrative” contenute nella l. 689/1981, ne sottolinea la portata problematica evidenziandone la complessità. Se da un lato, infatti, l’applicabilità dei principi generali era comunque assicurata dall’art. 12 della l. 689/1981; dall’altro lato la l. 287/1990 prevede anche sanzioni di tipo interdittivo, strutturalmente diverse da quelle pecuniarie previste dalla l. 689/1981 non solo, ovviamente, negli effetti, ma anche nelle modalità applicative. Ancora a proposito della portata del rinvio l’Autore pone il problema riguardo alle sanzioni che la l. 287/1990 commina a soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese, enti, persone giuridiche); in particolare per quanto concerne la commisurazione della sanzione amministrativa, dal momento che l’art. 11 della l. 689/1981 reca tracce in equivoche di un modello “personalistico”, ritagliato sulla persona fisica. Ulteriore questione posta concerne l’individuazione del giudice competente a decidere delle opposizioni avverso i provvedimenti applicativi delle sanzioni previste dalla l. 287/1990. Infatti mentre la l. 689/1981 prevede una ben definita procedura di opposizione da svolgere davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, il successivo art. 33 stabilisce la competenza esclusiva del giudice amministrativo (individuato nel solo TAR del Lazio). Art. 7 - L’Autore analizza puntualmente la contravvenzione introdotta in attuazione della d. CE 84/450 evidenziandone il carattere fortemente innovativo. La norma penale in commento costituisce una figura generale nella quale prende corpo l’intervento repressivo nei confronti della pubblicità ingannevole. La repressione penale, come sottolineato dall’Autore, assiste l’osservanza del provvedimento emanato dall’Autorità garante, in sede amministrativa; si tratta dunque di una tecnica incriminatrice che colpisce solo indirettamente la pubblicità ingannevole. Art. 67 - L’Autore traccia brevemente la genesi della norma in commento e ne illustra struttura e funzionamento, soffermandosi sulla portata della sostituzione del testo della norma ad opera dell’art. 62 del d.legisl. 480/1992 e sottolineando come l’avvenuta formale sostituzione delle ipotesi di reato originariamente previste con violazioni di natura amministrativa fosse stata preceduta dalla depenalizzazione delle suddette contravvenzioni ad opera dell’art. 1 l. 706/1975 e dell’art. 32 l. 689/198. Artt. 88-89 L’Autore, analizzando l’articolo 88 l.i., inquadra preliminarmente i rapporti esistenti tra la norma in commento e l’art. 473 co. 2 c.p., si sofferma quindi sulla descrizione delle condotte incriminate sottolineando come l’inquadramento della tutela penalistiva ad ulteriore salvaguardia dei diritti patrimoniali derivanti dal brevetto imponga un rinvio alla disciplina civilistica interna e internazionale sul tema. Di seguito, analizzando la previsione di cui al successivo art. 89 l.i., evidenzia le conseguenze dell’intervenuta depenalizzazione dello stesso ad opera dell’art. 32 della l.689/1981 e ricostruisce struttura e profili applicativi della norma in esame. Art. 1 - L’Autore, dopo aver ricostruito la disciplina previgente e l’iter che ha condotto alla formulazione della norma in commento al fine di coglierne la portata innovativa ed inserirla correttamente nel contesto normativo, sottolinea come l’obiettivo dichiarato della novella che si dichiara dagli stessi lavori preparatori era quello di reagire con maggior vigore sanzionatorio alla “preoccupante diffusione della pirateria libraria” ed è questa la cifra che caratterizza la previsione in commento. L’Autore ricostruisce puntualmente la fattispecie soffermandosi poi sul problema dei rapporti con l’art. 171 l.a.
1997
9788813198572
AA.VV. A CURA DI P.G. MARCHETTI E L.C. UBERTAZZI
Commentario Breve al Diritto della Concorrenza
Alessandri, Alberto
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