L’A. prende le mosse dal rilievo costituzionale del risparmio, bene di duplice valenza, individuale e collettiva e correlato allo sviluppo del sistema economico. se quindi il bene sembrerebbe suscettibile , per queste sue caratteristiche, di una tutela penale, le modalità di aggressione che può subire sono molto variegate, che richiamano diversi bisogni di protezione. d’altra parte il mercato finanziario nell’ordinamento italiano si articola in tre diversi settori: bancario, mobiliare ed assicurativo. all’interno di ognuno i bisogni di tutela vanno attentamente ponderati e calibrati sul margine di discrezionalità degli intermediari del settore nell’impiego di risorse e sull’assunzione di rischio. La situazione legislativa peraltro è al momento molto stratificata e priva di un disegno unitario. la produzione legislativa “alluvionale” rende difficile evidenziare le linee della tutela penale del risparmiatore. Inoltre vi sono molto iniziative legislative in cantiere, nonché diverse direttive comunitarie cui ottemperare. Una volta chiarito che il risparmio di cui si tratta è quello dinamico, l’A. nota come la garanzia del risparmiatore tenda a convergere con una ottimale allocazione delle risorse. Garanzia primaria è quella della stabilità degli intermediari. Forti bisogni di protezione connotano in particolare due momenti del rapporto risparmiatore – intermediario. quello della decisione di investire e quello successivo di gestione del risparmio affidato. Il rischio è connaturato a questi settori, occorre però poterlo valutare. Viene dunque in gioco il tema dell’informazione, tema di rilievo fondamentale non solo per le asimmetrie informative che connotano i risparmiatori e gli intermediari, ma anche in relazione agli organi di controllo ed alle informazioni contenute nei messaggi pubblicitari e quindi non soltanto quelle di tipo obbligatorio. Poste questi premesse l’A. svolge una digressione di diritto comparato, soffermandosi in particolare sull’ordinamento tedesco, e in particolare sulla protezione accordata nel campo delle offerte di investimento, in cui la percezione dell’insidiosità della manipolazione del momento informativo ha condotto all’inserimento del par. 264° StFB. Descritta brevemente questa fattispecie l’A. volge all’ordinamento inglese, che è andato in direzione analoga a quello tedesco con la sec. 47 del Financial Services Act del 1986. L’esperienza francese è infine valutata interessante termine di comparazione soprattutto in riferimento alla pubblicità menzognera ed alla regolamentazione della vendita di valori mobiliari porta a porta. Svolta questa ricognizione comparatistica, l’A. si sofferma sugli aspetti più salienti dell’ordinamento italiano, in particolare sull’emissione di valori mobiliari destinati all’offerta al pubblico, sulla disciplina dell’accesso al mercato, sulla sollecitazione al pubblico risparmio, sulla falsità delle notizie comunicate e del prospetto e infine sull’infedeltà gestoria.
Offerta di investimenti finanziari e tutela penale del risparmiatore
ALESSANDRI, ALBERTO
1993
Abstract
L’A. prende le mosse dal rilievo costituzionale del risparmio, bene di duplice valenza, individuale e collettiva e correlato allo sviluppo del sistema economico. se quindi il bene sembrerebbe suscettibile , per queste sue caratteristiche, di una tutela penale, le modalità di aggressione che può subire sono molto variegate, che richiamano diversi bisogni di protezione. d’altra parte il mercato finanziario nell’ordinamento italiano si articola in tre diversi settori: bancario, mobiliare ed assicurativo. all’interno di ognuno i bisogni di tutela vanno attentamente ponderati e calibrati sul margine di discrezionalità degli intermediari del settore nell’impiego di risorse e sull’assunzione di rischio. La situazione legislativa peraltro è al momento molto stratificata e priva di un disegno unitario. la produzione legislativa “alluvionale” rende difficile evidenziare le linee della tutela penale del risparmiatore. Inoltre vi sono molto iniziative legislative in cantiere, nonché diverse direttive comunitarie cui ottemperare. Una volta chiarito che il risparmio di cui si tratta è quello dinamico, l’A. nota come la garanzia del risparmiatore tenda a convergere con una ottimale allocazione delle risorse. Garanzia primaria è quella della stabilità degli intermediari. Forti bisogni di protezione connotano in particolare due momenti del rapporto risparmiatore – intermediario. quello della decisione di investire e quello successivo di gestione del risparmio affidato. Il rischio è connaturato a questi settori, occorre però poterlo valutare. Viene dunque in gioco il tema dell’informazione, tema di rilievo fondamentale non solo per le asimmetrie informative che connotano i risparmiatori e gli intermediari, ma anche in relazione agli organi di controllo ed alle informazioni contenute nei messaggi pubblicitari e quindi non soltanto quelle di tipo obbligatorio. Poste questi premesse l’A. svolge una digressione di diritto comparato, soffermandosi in particolare sull’ordinamento tedesco, e in particolare sulla protezione accordata nel campo delle offerte di investimento, in cui la percezione dell’insidiosità della manipolazione del momento informativo ha condotto all’inserimento del par. 264° StFB. Descritta brevemente questa fattispecie l’A. volge all’ordinamento inglese, che è andato in direzione analoga a quello tedesco con la sec. 47 del Financial Services Act del 1986. L’esperienza francese è infine valutata interessante termine di comparazione soprattutto in riferimento alla pubblicità menzognera ed alla regolamentazione della vendita di valori mobiliari porta a porta. Svolta questa ricognizione comparatistica, l’A. si sofferma sugli aspetti più salienti dell’ordinamento italiano, in particolare sull’emissione di valori mobiliari destinati all’offerta al pubblico, sulla disciplina dell’accesso al mercato, sulla sollecitazione al pubblico risparmio, sulla falsità delle notizie comunicate e del prospetto e infine sull’infedeltà gestoria.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.