Trattare di responsabilità penale implica introdurre un concetto di relazione tra fatto e sanzione criminale. L’art. 27 Cost. co. 1 va a delineare le linee di fondo del sistema penale italiano. A fronte della laconicità dell’aggettivo personale che connota la responsabilità penale nella Costituzione, si esaminano i lavori preparatori della Carta, sottolineando in particolare l’intervento di Moro, che sottolineò come la personalità sia affermazione di libertà e di civiltà. Si tratta poi dei progetti di riforma del codice penale, per soffermarsi successivamente sull’interpretazione data della norma in questione dalla Corte Costituzionale, e in particolare sulle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988. Si affronta quindi il tema del collegamento materiale del fatto al reo, non trascurando le questioni emergenti dai temi della causalità e del concorso di persone nel reato. Sul versante delle sanzioni, problematiche per il concetto di fatto proprio sono la pena pecuniaria e l’obbligazione civile per la multa e per l’ammenda. Viene ponderato anche l’apporto del principio di personalità al problema della commisurazione della pena. Il divieto di responsabilità per fatto altrui viene esaminato nella sua giustificazione tradizionale, facendo riferimento all’uso delle rappresaglie in epoche drammaticamente recenti. Esempi storici di responsabilità di gruppo completano la giustificazione del principio di personalità nella sua visione minima. Si passa poi alla visione più ampia, che non si limita alla riferibilità materiale, ma che ritiene la colpevolezza elemento imprescindibile della responsabilità personale. La tesi è confortata anche dal co. 3 dell’art. 27, cioè dalla finalità rieducativa della pena, e dalla considerazione della funzionalità del sistema penale. Si analizzano quindi i coefficienti psicologici dolo e colpa e si traggono spunti dal tema dell’errore. Si affrontano poi aspetti controversi quali le condizioni obiettive di punibilità, le fattispecie che ancora aderiscono al canone del versari in re illicita e l’aberratio ictus. Si discute poi della riferibilità del principio di personalità alle misure di sicurezza, soffermandosi in particolare sulla confisca. Infine si tratta del rilievo del principio di personalità nel diritto penale d’impresa e si affronta da ultima la questione della responsabilità penale delle persone giuridiche.

Commento all'art. 27 comma 1° Costituzione

ALESSANDRI, ALBERTO
1991

Abstract

Trattare di responsabilità penale implica introdurre un concetto di relazione tra fatto e sanzione criminale. L’art. 27 Cost. co. 1 va a delineare le linee di fondo del sistema penale italiano. A fronte della laconicità dell’aggettivo personale che connota la responsabilità penale nella Costituzione, si esaminano i lavori preparatori della Carta, sottolineando in particolare l’intervento di Moro, che sottolineò come la personalità sia affermazione di libertà e di civiltà. Si tratta poi dei progetti di riforma del codice penale, per soffermarsi successivamente sull’interpretazione data della norma in questione dalla Corte Costituzionale, e in particolare sulle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988. Si affronta quindi il tema del collegamento materiale del fatto al reo, non trascurando le questioni emergenti dai temi della causalità e del concorso di persone nel reato. Sul versante delle sanzioni, problematiche per il concetto di fatto proprio sono la pena pecuniaria e l’obbligazione civile per la multa e per l’ammenda. Viene ponderato anche l’apporto del principio di personalità al problema della commisurazione della pena. Il divieto di responsabilità per fatto altrui viene esaminato nella sua giustificazione tradizionale, facendo riferimento all’uso delle rappresaglie in epoche drammaticamente recenti. Esempi storici di responsabilità di gruppo completano la giustificazione del principio di personalità nella sua visione minima. Si passa poi alla visione più ampia, che non si limita alla riferibilità materiale, ma che ritiene la colpevolezza elemento imprescindibile della responsabilità personale. La tesi è confortata anche dal co. 3 dell’art. 27, cioè dalla finalità rieducativa della pena, e dalla considerazione della funzionalità del sistema penale. Si analizzano quindi i coefficienti psicologici dolo e colpa e si traggono spunti dal tema dell’errore. Si affrontano poi aspetti controversi quali le condizioni obiettive di punibilità, le fattispecie che ancora aderiscono al canone del versari in re illicita e l’aberratio ictus. Si discute poi della riferibilità del principio di personalità alle misure di sicurezza, soffermandosi in particolare sulla confisca. Infine si tratta del rilievo del principio di personalità nel diritto penale d’impresa e si affronta da ultima la questione della responsabilità penale delle persone giuridiche.
1991
9788808078506
AA. VV
COMMENTARIO DELLA COSTITUZIONE
Alessandri, Alberto
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