La pena è tradizionalmente considerata come ‘giusta reazione’ al reato: come, cioè, «contraccambio»1 del male che l’autore ha causato alla vittima e alla società tutta mediante la commissione del reato. Questo è il senso, d’altronde, della legge del taglione: il male della pena è una risposta, il più possibile omogenea, al male causato dal reato. Chi ha ucciso merita egli stesso la medesima sorte della sua vittima. L’art. 27, terzo comma, Cost. apre però a una prospettiva tutta diversa: quella di una pena non solo conforme al senso di umanità, ma anche finalisticamente orientata alla ‘rieducazione’ del condannato. Una pena, dunque, non più funzionale alla punizione del reo, intesa come intenzionale inflizione di una sofferenza per una finalità di espiazione del male provocato; ma come cammino orientato a stimolare un cambiamento nella persona del reo, affinché si astenga in futuro dal commettere altri reati. Di qui la domanda, attorno alla quale ruoterà la mia piccola riflessione odierna: può davvero affermarsi che l’avvento della Costituzione, e del terzo comma dell’art. 27 in particolare, abbia segnato il definitivo superamento della concezione retributiva della pena2, imponendo – con la forza della legge suprema della Repubblica – un modello di pena esclusivamente orientato alla prevenzione speciale positiva?
La pena come ‘contraccambio’? Qualche riflessione su fondamenti e scopi della pena nella prospettiva del diritto costituzionale
Viganò, Francesco
2025
Abstract
La pena è tradizionalmente considerata come ‘giusta reazione’ al reato: come, cioè, «contraccambio»1 del male che l’autore ha causato alla vittima e alla società tutta mediante la commissione del reato. Questo è il senso, d’altronde, della legge del taglione: il male della pena è una risposta, il più possibile omogenea, al male causato dal reato. Chi ha ucciso merita egli stesso la medesima sorte della sua vittima. L’art. 27, terzo comma, Cost. apre però a una prospettiva tutta diversa: quella di una pena non solo conforme al senso di umanità, ma anche finalisticamente orientata alla ‘rieducazione’ del condannato. Una pena, dunque, non più funzionale alla punizione del reo, intesa come intenzionale inflizione di una sofferenza per una finalità di espiazione del male provocato; ma come cammino orientato a stimolare un cambiamento nella persona del reo, affinché si astenga in futuro dal commettere altri reati. Di qui la domanda, attorno alla quale ruoterà la mia piccola riflessione odierna: può davvero affermarsi che l’avvento della Costituzione, e del terzo comma dell’art. 27 in particolare, abbia segnato il definitivo superamento della concezione retributiva della pena2, imponendo – con la forza della legge suprema della Repubblica – un modello di pena esclusivamente orientato alla prevenzione speciale positiva?File | Dimensione | Formato | |
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