Nel 2014 il CSM è stato investito di numerosi esposti di diversa provenienza riguardanti il caso Stamina. In alcuni di essi si lamenta la mancanza di un orientamento uniforme da parte della magistratura, in altri si censurano specifiche decisioni di singoli giudici, in altri ancora si denuncia l’impossibilità di ottenere l’attuazione dei provvedimenti giudiziari che ordinano il trattamento su singoli pazienti da parte dell’azienda ospeda liera “Spedali Civili” di Brescia. La delibera del CSM che dispone l’archiviazione di tutti gli esposti è pienamente condivisibile nella sua parte dispositiva, poiché non spetta evidentemente al CSM garantire l’uniforme interpretazione del diritto, né correggere le decisioni dei giudici o garantirne l’esecuzione. La stessa delibera è invece meno convin cente nella parte in cui, riflettendo sull’intera vicenda Stamina, sembra ritenere che un uniforme indirizzo interpretativo da parte dei giudici fosse impossibile da realizzare a causa dell’incertezza scientifica legata alla novità del metodo. Nel presente contributo si esaminano dapprima le cause che hanno portato alla menzionata situazione di confusione giurisprudenziale, ponendo l’accento su due criticità riscontrabili nella giurisprudenza relativa al caso Stamina: la sottovalutazione del dato scientifico come elemento essenziale del diritto alla salute e la disinvoltura con cui la magistratura si è liberata del vincolo normativo, anche di rango primario, per decidere sulla base di un proprio autonomo bilanciamento dei valori costituzionali. Ci si interroga quindi retro spettivamente sugli strumenti che potevano essere utilizzati per contenere entro limiti tollerabili la difformità delle pronunce giurisprudenziali e garantirne l’aderenza al dato normativo. Si prendono in considerazione, in particolare, la richiesta di enuncia zione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., la possibili per il Governo di sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della magistratura censurando la disapplicazione del d.l. 24/2014 e la più rapida definizione dell’unica questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto lo stesso d.l. L’analisi svolta si colloca nel contesto di una più generale riflessione sul delicato confine che separa l’irrinunciabile tutela dell’indipendenza della magistratura e la necessità che ogni potere, compresa la magistratura, non sia svincolato da controlli e responsabilità, al fine di garantire l’equilibrio del sistema costituzionale.

Il caso Stamina fra indipendenza della magistratura e governo dei giudici. Riflessioni a margine di una delibera del CSM

Paris, Davide
2016

Abstract

Nel 2014 il CSM è stato investito di numerosi esposti di diversa provenienza riguardanti il caso Stamina. In alcuni di essi si lamenta la mancanza di un orientamento uniforme da parte della magistratura, in altri si censurano specifiche decisioni di singoli giudici, in altri ancora si denuncia l’impossibilità di ottenere l’attuazione dei provvedimenti giudiziari che ordinano il trattamento su singoli pazienti da parte dell’azienda ospeda liera “Spedali Civili” di Brescia. La delibera del CSM che dispone l’archiviazione di tutti gli esposti è pienamente condivisibile nella sua parte dispositiva, poiché non spetta evidentemente al CSM garantire l’uniforme interpretazione del diritto, né correggere le decisioni dei giudici o garantirne l’esecuzione. La stessa delibera è invece meno convin cente nella parte in cui, riflettendo sull’intera vicenda Stamina, sembra ritenere che un uniforme indirizzo interpretativo da parte dei giudici fosse impossibile da realizzare a causa dell’incertezza scientifica legata alla novità del metodo. Nel presente contributo si esaminano dapprima le cause che hanno portato alla menzionata situazione di confusione giurisprudenziale, ponendo l’accento su due criticità riscontrabili nella giurisprudenza relativa al caso Stamina: la sottovalutazione del dato scientifico come elemento essenziale del diritto alla salute e la disinvoltura con cui la magistratura si è liberata del vincolo normativo, anche di rango primario, per decidere sulla base di un proprio autonomo bilanciamento dei valori costituzionali. Ci si interroga quindi retro spettivamente sugli strumenti che potevano essere utilizzati per contenere entro limiti tollerabili la difformità delle pronunce giurisprudenziali e garantirne l’aderenza al dato normativo. Si prendono in considerazione, in particolare, la richiesta di enuncia zione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., la possibili per il Governo di sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della magistratura censurando la disapplicazione del d.l. 24/2014 e la più rapida definizione dell’unica questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto lo stesso d.l. L’analisi svolta si colloca nel contesto di una più generale riflessione sul delicato confine che separa l’irrinunciabile tutela dell’indipendenza della magistratura e la necessità che ogni potere, compresa la magistratura, non sia svincolato da controlli e responsabilità, al fine di garantire l’equilibrio del sistema costituzionale.
2016
Paris, Davide
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/4064579
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