Il contributo analizza la recente giurisprudenza costituzionale che si è espressa in tema di vaccinazioni obbligatorie anti-Sars-Cov2: l’esame delle pronunce della Corte Costituzionale consente l’approfondimento dell’attuale dibattito relativo alle scelte legislative inerenti alla tematica della prevenzione e circolazione del virus durante la fase pandemica. La Consulta, infatti, ha avuto l’obiettivo di precisare il rapporto, dal punto di vista della legittimità della discrezionalità legislativa, tra il diritto alla salute individuale e l’interesse collettivo, in considerazione della portata dell’art. 32 Cost. Sul piano normativo, risulta rilevante menzionare l’art. 4, co. 1 del D.L. 44/2021 il quale statuiva l’obbligo di sottoposizione alla vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sino al 1.11.2022, imponendolo quale requisito essenziale per esercitare la professione. I soggetti inadempienti venivano sospesi dall’esercizio delle prestazioni lavorative: durante suddetto periodo di sospensione la retribuzione o qualsiasi altro emolumento non erano dovuti. Suddette misure hanno avuto un significativo impatto sul dibattito pubblico, investendo la Corte di un elevato numero di rimessioni avanti ad oggetto la legittimità del citato D.L. 44/2021. L’articolo prosegue esaminando alcun recenti pronunce della Corte Costituzionale sul tema dell’obbligo vaccinale. Particolarmente significativa risulta la sentenza n. 14/2023: la Consulta ha infatti dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. 44/2021 sollevata dal C.S.A.R.S. La pronuncia assume grande rilevanza in quanto la Corte ha ritenuto infondata la questione di illegittimità sulla base del principio di solidarietà che postula il necessario bilanciamento tra il diritto alla salute del singolo e l’interesse della collettività, in conformità all’art. 32 Cost. La Consulta chiarisce, inoltre, che la scelta discrezionale del legislatore deve realizzarsi in conformità ai dati forniti dalle autorità del settore medico-scientifico, circostanza realizzatasi nel caso di specie. La pronuncia in commento ha inoltre affermato che, in casi eccezionali, il legislatore può obbligare un singolo individuo a sottoporsi a un determinato trattamento sanitario se l’interesse collettivo alla salute risulti preminente. La Consulta ha ritenuto importante sottolineare anche l’aspetto temporale, evidenziando come la disciplina debba mutare in base all’evoluzione della situazione sanitaria e delle conoscenze scientifiche acquisite. A fronte di dubbi e interrogativi, la Corte ha ribadito il principio secondo cui l’autodeterminazione del singolo può essere limitata in un’ottica di bilanciamento con il beneficio per la collettività, nel caso di specie, con un’efficace misura di prevenzione del contagio. Il contributo si sofferma poi sulla pronuncia n. 15/2023 (unica sentenza per più cause riunite), approfondendo e puntualizzando i principi enunciati nella sentenza n. 14/2023. La Consulta, in particolare, sottolinea che la scelta del legislatore appare giustificata in quanto basata su dati che ravvisano un’alta efficacia del vaccino nella prevenzione dell’infezione, risultando misura sufficientemente validata sul piano scientifico, capace di garantire una tutela sia il singolo lavoratore che gli ospiti delle strutture. La pronuncia riconosce inoltre il rispetto del principio di eguaglianza, definendo la scelta del dipendente chiaramente libera, frutto dell’autonomia individuale e dell’autodeterminazione del cittadino. L’esame prosegue sull’ancora più recente posizione della Corte Costituzionale in tema di obbligo vaccinale: con sentenza n. 185/2023 sono nuovamente state dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 4 del D.L. 44/2021 sollevate dal Tribunale di Genova. La Corte ha voluto evidenziare la peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell’introduzione dell’obbligo vaccinale e la gravità e imprevedibilità del decorso della pandemia, giustificando la scelta del legislatore di ampliare il campo di applicazione soggettivo dell’obbligo vaccinale. Infine l’articolo si conclude commentando la pronuncia della CGUE del 13.7.2023 nella causa C-765/21: anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infatti, si è espressa in materia di obblighi vaccinali, a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Padova. La domanda ha avuto ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata di medicinali per uso umano: la controversia era sorta in relazione alla sospensione di un’infermiera a causa dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale imposto dalla normativa nazionale. La Corte ha ritenuto irricevibili le sette questione sollevate, in quanto mancanti di requisiti formali e/o sostanziali.

Le recenti pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia europea in tema di vaccinazioni obbligatorie

Ferrari, Giuseppe Franco
2024

Abstract

Il contributo analizza la recente giurisprudenza costituzionale che si è espressa in tema di vaccinazioni obbligatorie anti-Sars-Cov2: l’esame delle pronunce della Corte Costituzionale consente l’approfondimento dell’attuale dibattito relativo alle scelte legislative inerenti alla tematica della prevenzione e circolazione del virus durante la fase pandemica. La Consulta, infatti, ha avuto l’obiettivo di precisare il rapporto, dal punto di vista della legittimità della discrezionalità legislativa, tra il diritto alla salute individuale e l’interesse collettivo, in considerazione della portata dell’art. 32 Cost. Sul piano normativo, risulta rilevante menzionare l’art. 4, co. 1 del D.L. 44/2021 il quale statuiva l’obbligo di sottoposizione alla vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sino al 1.11.2022, imponendolo quale requisito essenziale per esercitare la professione. I soggetti inadempienti venivano sospesi dall’esercizio delle prestazioni lavorative: durante suddetto periodo di sospensione la retribuzione o qualsiasi altro emolumento non erano dovuti. Suddette misure hanno avuto un significativo impatto sul dibattito pubblico, investendo la Corte di un elevato numero di rimessioni avanti ad oggetto la legittimità del citato D.L. 44/2021. L’articolo prosegue esaminando alcun recenti pronunce della Corte Costituzionale sul tema dell’obbligo vaccinale. Particolarmente significativa risulta la sentenza n. 14/2023: la Consulta ha infatti dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. 44/2021 sollevata dal C.S.A.R.S. La pronuncia assume grande rilevanza in quanto la Corte ha ritenuto infondata la questione di illegittimità sulla base del principio di solidarietà che postula il necessario bilanciamento tra il diritto alla salute del singolo e l’interesse della collettività, in conformità all’art. 32 Cost. La Consulta chiarisce, inoltre, che la scelta discrezionale del legislatore deve realizzarsi in conformità ai dati forniti dalle autorità del settore medico-scientifico, circostanza realizzatasi nel caso di specie. La pronuncia in commento ha inoltre affermato che, in casi eccezionali, il legislatore può obbligare un singolo individuo a sottoporsi a un determinato trattamento sanitario se l’interesse collettivo alla salute risulti preminente. La Consulta ha ritenuto importante sottolineare anche l’aspetto temporale, evidenziando come la disciplina debba mutare in base all’evoluzione della situazione sanitaria e delle conoscenze scientifiche acquisite. A fronte di dubbi e interrogativi, la Corte ha ribadito il principio secondo cui l’autodeterminazione del singolo può essere limitata in un’ottica di bilanciamento con il beneficio per la collettività, nel caso di specie, con un’efficace misura di prevenzione del contagio. Il contributo si sofferma poi sulla pronuncia n. 15/2023 (unica sentenza per più cause riunite), approfondendo e puntualizzando i principi enunciati nella sentenza n. 14/2023. La Consulta, in particolare, sottolinea che la scelta del legislatore appare giustificata in quanto basata su dati che ravvisano un’alta efficacia del vaccino nella prevenzione dell’infezione, risultando misura sufficientemente validata sul piano scientifico, capace di garantire una tutela sia il singolo lavoratore che gli ospiti delle strutture. La pronuncia riconosce inoltre il rispetto del principio di eguaglianza, definendo la scelta del dipendente chiaramente libera, frutto dell’autonomia individuale e dell’autodeterminazione del cittadino. L’esame prosegue sull’ancora più recente posizione della Corte Costituzionale in tema di obbligo vaccinale: con sentenza n. 185/2023 sono nuovamente state dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 4 del D.L. 44/2021 sollevate dal Tribunale di Genova. La Corte ha voluto evidenziare la peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell’introduzione dell’obbligo vaccinale e la gravità e imprevedibilità del decorso della pandemia, giustificando la scelta del legislatore di ampliare il campo di applicazione soggettivo dell’obbligo vaccinale. Infine l’articolo si conclude commentando la pronuncia della CGUE del 13.7.2023 nella causa C-765/21: anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infatti, si è espressa in materia di obblighi vaccinali, a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Padova. La domanda ha avuto ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata di medicinali per uso umano: la controversia era sorta in relazione alla sospensione di un’infermiera a causa dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale imposto dalla normativa nazionale. La Corte ha ritenuto irricevibili le sette questione sollevate, in quanto mancanti di requisiti formali e/o sostanziali.
2024
9788821458965
Ferrari, Giuseppe Franco
Osservatorio del farmaco 2024
Ferrari, Giuseppe Franco
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