È indiscutibile che lo scopo primario della conoscenza degli atti nel procedimento cautelare sia quello difensivo. Tuttavia, dalla prevista pubblicabilità dell’ordinanza cautelare discende l’ostensione del materiale investigativo - sul quale l’indagato non ha avuto (salvo in rari casi) precedenti occasioni di interloquire - non solo alla difesa, ma anche ai mezzi di stampa con conseguenti pericoli sotto il profilo della riservatezza e delle esigenze difensive. Il recente intervento riformatore non solo ha esplicitato la pubblicabilità dell’ordinanza cautelare, ma, omettendo di prevedere espressamente il divieto di pubblica disclosure della richiesta cautelare, ha mantenuto viva la possibilità di consegnare - legittimamente - ai mass media dati investigativi neppure sottoposti al vaglio giurisdizionale, ma filtrati esclusivamente dall’organo dell’accusa e, pertanto, criticamente non imparziali. Occorrerebbe, forse, ripensare nuovamente la disciplina posticipando la pubblicazione dell’ordinanza cautelare - e con essa di tutto il materiale a sostegno della stessa - almeno fino al completamento di un meccanismo di selezione in contraddittorio così da permettere, al contempo, che la conoscibilità dell’ordinanza riacquisti il suo primario scopo difensivo e che venga garantita la vera essenza della pubblicità del processo consentendo un controllo sull’amministrazione della giustizia sulla base di materiale selezionato nel contraddittorio.

L’eterogenesi dei fini della disclosure cautelare. Conoscere per difendersi o difendersi dalla conoscenza?

Angiolini, Giulia
2022

Abstract

È indiscutibile che lo scopo primario della conoscenza degli atti nel procedimento cautelare sia quello difensivo. Tuttavia, dalla prevista pubblicabilità dell’ordinanza cautelare discende l’ostensione del materiale investigativo - sul quale l’indagato non ha avuto (salvo in rari casi) precedenti occasioni di interloquire - non solo alla difesa, ma anche ai mezzi di stampa con conseguenti pericoli sotto il profilo della riservatezza e delle esigenze difensive. Il recente intervento riformatore non solo ha esplicitato la pubblicabilità dell’ordinanza cautelare, ma, omettendo di prevedere espressamente il divieto di pubblica disclosure della richiesta cautelare, ha mantenuto viva la possibilità di consegnare - legittimamente - ai mass media dati investigativi neppure sottoposti al vaglio giurisdizionale, ma filtrati esclusivamente dall’organo dell’accusa e, pertanto, criticamente non imparziali. Occorrerebbe, forse, ripensare nuovamente la disciplina posticipando la pubblicazione dell’ordinanza cautelare - e con essa di tutto il materiale a sostegno della stessa - almeno fino al completamento di un meccanismo di selezione in contraddittorio così da permettere, al contempo, che la conoscibilità dell’ordinanza riacquisti il suo primario scopo difensivo e che venga garantita la vera essenza della pubblicità del processo consentendo un controllo sull’amministrazione della giustizia sulla base di materiale selezionato nel contraddittorio.
2022
2022
Angiolini, Giulia
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Angiolini_AP 1 2022.pdf

accesso aperto

Descrizione: articolo
Tipologia: Pdf editoriale (Publisher's layout)
Licenza: Non specificato
Dimensione 261.55 kB
Formato Adobe PDF
261.55 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/4059378
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 0
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact