La recente estensione della garanzia – convenzionalmente intesa – del divieto di secondo giudizio mostra come la stessa sia oggetto, al contempo, di una continua, progressiva espansione e trasformazione. Se, da un lato, è testimonianza di come il principio, alla luce dei criteri alsaziani di definizione della “matière pénale”, possa trovare spazio anche in un territorio – quello del “doppio binario” sanzionatorio degli enti in ambito tributario – dove la materia, duplicemente, non sarebbe formalmente “penale”, dall’altro, mette in luce una natura del divieto sempre più lontana dal contenuto dell’art. 649 c.p.p. La forte valorizzazione del requisito di proporzionalità della sanzione, tra i fattori da valutare nel giudizio di connessione tempora-le e materiale richiesto da Strasburgo e, successivamente, anche dalla Corte costituzionale rischia di sfu-mare i margini della garanzia processuale – che preclude un secondo giudizio indipendentemente dall’esito del primo – avvicinandola sempre di più a quella sostanziale che protegge esclusivamente da una seconda condanna. L’inclusione della ponderazione delle eventuali condotte riparatorie nel giudizio di proporzionalità della sanzione, inoltre, significherebbe un’apertura – non legislativamente normata – dell’ordinamento italiano alla diversion nel processo agli enti che potrebbe comportare il rischio di tra-sformare ulteriormente il ne bis in idem facendolo operare in un’ottica premiale anziché come garanzia di per sé.

Un’applicazione del ne bis in idem al procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001. Cambia ancora la fisionomia del principio?

Angiolini, Giulia
2023

Abstract

La recente estensione della garanzia – convenzionalmente intesa – del divieto di secondo giudizio mostra come la stessa sia oggetto, al contempo, di una continua, progressiva espansione e trasformazione. Se, da un lato, è testimonianza di come il principio, alla luce dei criteri alsaziani di definizione della “matière pénale”, possa trovare spazio anche in un territorio – quello del “doppio binario” sanzionatorio degli enti in ambito tributario – dove la materia, duplicemente, non sarebbe formalmente “penale”, dall’altro, mette in luce una natura del divieto sempre più lontana dal contenuto dell’art. 649 c.p.p. La forte valorizzazione del requisito di proporzionalità della sanzione, tra i fattori da valutare nel giudizio di connessione tempora-le e materiale richiesto da Strasburgo e, successivamente, anche dalla Corte costituzionale rischia di sfu-mare i margini della garanzia processuale – che preclude un secondo giudizio indipendentemente dall’esito del primo – avvicinandola sempre di più a quella sostanziale che protegge esclusivamente da una seconda condanna. L’inclusione della ponderazione delle eventuali condotte riparatorie nel giudizio di proporzionalità della sanzione, inoltre, significherebbe un’apertura – non legislativamente normata – dell’ordinamento italiano alla diversion nel processo agli enti che potrebbe comportare il rischio di tra-sformare ulteriormente il ne bis in idem facendolo operare in un’ottica premiale anziché come garanzia di per sé.
2023
2023
Angiolini, Giulia
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