Nel contributo si esamina, innanzitutto, la nozione di “soggetto interessato” rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati ad attivare la procedura internazionale in esame, evidenziandosi come tale nozione non sia sempre idonea a garantire quel perfetto allineamento tra soggetti legittimati ad attivare la procedura e soggetti rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione della Convenzione da cui origina la controversia, che, nel delimitare “per rinvio” l’oggetto e l’ambito di applicazione della procedura, l’art. 1 della Direttiva sembrerebbe invece presupporre. Si esamina, poi, la possibilità di sollevare questioni che non hanno a oggetto “doppie imposizioni”, che, pur sembrando pacifica alla luce dell’art. 1, è tutt’altro che scontata se si analizza una serie di insidiose norme procedimentali annidate nei meandri della Direttiva. in terzo luogo, rifuggendo da una mera elencazione delle questioni rientranti nell’ambito della procedura in esame, il perimetro delle questioni sollevabili sarà ulteriormente delimitato con la lente di un interessante caso in materia di credito per le imposte estere, che è stato oggetto di due recenti risposte a interpello. Da ultimo, si accennerà ai criteri per individuare i tributi che possono essere oggetto di controversia e ai profili territoriali di applicazione della procedura internazionale.
Il perimetro delle controversie fiscali internazionali: legittimazione attiva, questioni sollevabili, materie coperte e profili territoriali
Contrino, Angelo
2022
Abstract
Nel contributo si esamina, innanzitutto, la nozione di “soggetto interessato” rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati ad attivare la procedura internazionale in esame, evidenziandosi come tale nozione non sia sempre idonea a garantire quel perfetto allineamento tra soggetti legittimati ad attivare la procedura e soggetti rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione della Convenzione da cui origina la controversia, che, nel delimitare “per rinvio” l’oggetto e l’ambito di applicazione della procedura, l’art. 1 della Direttiva sembrerebbe invece presupporre. Si esamina, poi, la possibilità di sollevare questioni che non hanno a oggetto “doppie imposizioni”, che, pur sembrando pacifica alla luce dell’art. 1, è tutt’altro che scontata se si analizza una serie di insidiose norme procedimentali annidate nei meandri della Direttiva. in terzo luogo, rifuggendo da una mera elencazione delle questioni rientranti nell’ambito della procedura in esame, il perimetro delle questioni sollevabili sarà ulteriormente delimitato con la lente di un interessante caso in materia di credito per le imposte estere, che è stato oggetto di due recenti risposte a interpello. Da ultimo, si accennerà ai criteri per individuare i tributi che possono essere oggetto di controversia e ai profili territoriali di applicazione della procedura internazionale.File | Dimensione | Formato | |
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