Le Sicaf rappresentano il più recente schema introdotto nella disciplina italiana per la strutturazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. Si tratta, come noto, a tutti gli effetti, di società per azioni, il cui regime di base discende dal diritto comune societario, al quale la disciplina speciale apporta vistose deroghe. Esse rappresentano, in uno con le Sicav, una delle due forme che gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) cc.dd. “statutari” possono assumere in base alla disciplina del TUF. La loro natura ibrida – da un lato, società per azioni, dall’altro, organismi di investimento collettivo – solleva vari profili di qualificazione, e, conseguentemente, di identificazione della disciplina applicabile. Nei riguardi delle regole di diritto societario comune, le Sicaf (come, peraltro, già le Sicav), manifestano talune peculiarità, e sono dunque destinatarie di varie norme derogatorie, sebbene in misura meno vistosa delle Sicav. Lo scopo di questo contributo è di analizzare gli elementi qualificanti della definizione di Oicr, quale recata dalla disciplina europea e da quella interna (Sezione I), allo scopo di mostrare come la forma della società azionaria costituisca, per certi versi, uno schema “naturale” d’elezione per l’organismo di investimento collettivo, essendo già dotato – in base alla disciplina di diritto comune – di numerosi elementi propri della relativa definizione. Tale circostanza aggrava, tuttavia, i profili di qualificazione dell’organismo, tra diritto societario comune e disciplina speciale, di cui si tenterà successivamente di fornire quantomeno un inquadramento (Sezione II). Nella Sezione III vengono analizzati, infine, alcuni profili relativi al profilo patrimoniale e finanziario della Sicaf. Per le Sicaf, le regole applicabili al capitale sociale, ai conferimenti, delle azioni, degli strumenti finanziari, delle obbligazioni e delle operazioni sul capitale sono i medesimi delle s.p.a. “ordinarie” e pertanto sono assoggettati in linea di principio alla medesima disciplina generale prevista dal codice civile per questo tipo di società. Tuttavia, quasi nessuno di questi istituti è esente da deroghe, eccezioni o limiti derivanti dalla disciplina speciale delle Sicaf contenuta nel TUF, tanto in virtù di norme espresse, quanto in forza di implicite deviazioni la cui fonte deve essere ricercata nel complesso sistema che regola questa “variante” di s.p.a., che si deve adeguare alla funzione cui è stata “pres tata” dal legislatore.
La SICAF: tra disciplina degli OICR e regole societarie
Annunziata, Filippo
2022
Abstract
Le Sicaf rappresentano il più recente schema introdotto nella disciplina italiana per la strutturazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. Si tratta, come noto, a tutti gli effetti, di società per azioni, il cui regime di base discende dal diritto comune societario, al quale la disciplina speciale apporta vistose deroghe. Esse rappresentano, in uno con le Sicav, una delle due forme che gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) cc.dd. “statutari” possono assumere in base alla disciplina del TUF. La loro natura ibrida – da un lato, società per azioni, dall’altro, organismi di investimento collettivo – solleva vari profili di qualificazione, e, conseguentemente, di identificazione della disciplina applicabile. Nei riguardi delle regole di diritto societario comune, le Sicaf (come, peraltro, già le Sicav), manifestano talune peculiarità, e sono dunque destinatarie di varie norme derogatorie, sebbene in misura meno vistosa delle Sicav. Lo scopo di questo contributo è di analizzare gli elementi qualificanti della definizione di Oicr, quale recata dalla disciplina europea e da quella interna (Sezione I), allo scopo di mostrare come la forma della società azionaria costituisca, per certi versi, uno schema “naturale” d’elezione per l’organismo di investimento collettivo, essendo già dotato – in base alla disciplina di diritto comune – di numerosi elementi propri della relativa definizione. Tale circostanza aggrava, tuttavia, i profili di qualificazione dell’organismo, tra diritto societario comune e disciplina speciale, di cui si tenterà successivamente di fornire quantomeno un inquadramento (Sezione II). Nella Sezione III vengono analizzati, infine, alcuni profili relativi al profilo patrimoniale e finanziario della Sicaf. Per le Sicaf, le regole applicabili al capitale sociale, ai conferimenti, delle azioni, degli strumenti finanziari, delle obbligazioni e delle operazioni sul capitale sono i medesimi delle s.p.a. “ordinarie” e pertanto sono assoggettati in linea di principio alla medesima disciplina generale prevista dal codice civile per questo tipo di società. Tuttavia, quasi nessuno di questi istituti è esente da deroghe, eccezioni o limiti derivanti dalla disciplina speciale delle Sicaf contenuta nel TUF, tanto in virtù di norme espresse, quanto in forza di implicite deviazioni la cui fonte deve essere ricercata nel complesso sistema che regola questa “variante” di s.p.a., che si deve adeguare alla funzione cui è stata “pres tata” dal legislatore.File | Dimensione | Formato | |
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