Nel quadro complessivo di inefficienza della pena pecuniaria, così come attualmente disciplinata nel nostro Paese, la conversione fra pena detentiva e pena pecuniaria costituisce uno degli aspetti più discutibili. Gli aggiornamenti del tasso di conversione realizzati fra il 1981e il 2009 hanno elevato a 250 euro (da 5000 lire) il valore minimo di un giorno di pena detentiva (art. 135 c.p.). Rinvia a tale criterio di ragguaglio anche l’art. 53, L. n. 689 del 1981, ove si prevede che le pene detentive brevi (fino a sei mesi) possano essere sostituite con la pena pecuniaria: l’aumento del parametro a 250 euro è stato riconosciuto eccessivo ed ha compromesso il più ampio ricorso a questa sanzione sostitutiva. Tale ammontare è stato dunque dichiarato incostituzionale con questa sentenza rispetto agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. LaCorte ha contemporaneamente riportato il ragguaglio ad una entità più ragionevole e cioè quella introdotta recentemente in caso di decreto penale di condanna e pari a 75 euro, come disposto - dal 2017 - ai sensi del comma 1-bis dell’art. 459 c.p.p.
La conversione delle pene pecuniarie: tra maldestri interventi legislativi e correttivi della Corte costituzionale, nell’attesa di una riforma complessiva
Miedico, Melissa
2022-01-01
Abstract
Nel quadro complessivo di inefficienza della pena pecuniaria, così come attualmente disciplinata nel nostro Paese, la conversione fra pena detentiva e pena pecuniaria costituisce uno degli aspetti più discutibili. Gli aggiornamenti del tasso di conversione realizzati fra il 1981e il 2009 hanno elevato a 250 euro (da 5000 lire) il valore minimo di un giorno di pena detentiva (art. 135 c.p.). Rinvia a tale criterio di ragguaglio anche l’art. 53, L. n. 689 del 1981, ove si prevede che le pene detentive brevi (fino a sei mesi) possano essere sostituite con la pena pecuniaria: l’aumento del parametro a 250 euro è stato riconosciuto eccessivo ed ha compromesso il più ampio ricorso a questa sanzione sostitutiva. Tale ammontare è stato dunque dichiarato incostituzionale con questa sentenza rispetto agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. LaCorte ha contemporaneamente riportato il ragguaglio ad una entità più ragionevole e cioè quella introdotta recentemente in caso di decreto penale di condanna e pari a 75 euro, come disposto - dal 2017 - ai sensi del comma 1-bis dell’art. 459 c.p.p.File | Dimensione | Formato | |
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