Nel quadro complessivo di inefficienza della pena pecuniaria, così come attualmente disciplinata nel nostro Paese, la conversione fra pena detentiva e pena pecuniaria costituisce uno degli aspetti più discutibili. Gli aggiornamenti del tasso di conversione realizzati fra il 1981e il 2009 hanno elevato a 250 euro (da 5000 lire) il valore minimo di un giorno di pena detentiva (art. 135 c.p.). Rinvia a tale criterio di ragguaglio anche l’art. 53, L. n. 689 del 1981, ove si prevede che le pene detentive brevi (fino a sei mesi) possano essere sostituite con la pena pecuniaria: l’aumento del parametro a 250 euro è stato riconosciuto eccessivo ed ha compromesso il più ampio ricorso a questa sanzione sostitutiva. Tale ammontare è stato dunque dichiarato incostituzionale con questa sentenza rispetto agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. LaCorte ha contemporaneamente riportato il ragguaglio ad una entità più ragionevole e cioè quella introdotta recentemente in caso di decreto penale di condanna e pari a 75 euro, come disposto - dal 2017 - ai sensi del comma 1-bis dell’art. 459 c.p.p.

La conversione delle pene pecuniarie: tra maldestri interventi legislativi e correttivi della Corte costituzionale, nell’attesa di una riforma complessiva

Miedico, Melissa
2022

Abstract

Nel quadro complessivo di inefficienza della pena pecuniaria, così come attualmente disciplinata nel nostro Paese, la conversione fra pena detentiva e pena pecuniaria costituisce uno degli aspetti più discutibili. Gli aggiornamenti del tasso di conversione realizzati fra il 1981e il 2009 hanno elevato a 250 euro (da 5000 lire) il valore minimo di un giorno di pena detentiva (art. 135 c.p.). Rinvia a tale criterio di ragguaglio anche l’art. 53, L. n. 689 del 1981, ove si prevede che le pene detentive brevi (fino a sei mesi) possano essere sostituite con la pena pecuniaria: l’aumento del parametro a 250 euro è stato riconosciuto eccessivo ed ha compromesso il più ampio ricorso a questa sanzione sostitutiva. Tale ammontare è stato dunque dichiarato incostituzionale con questa sentenza rispetto agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. LaCorte ha contemporaneamente riportato il ragguaglio ad una entità più ragionevole e cioè quella introdotta recentemente in caso di decreto penale di condanna e pari a 75 euro, come disposto - dal 2017 - ai sensi del comma 1-bis dell’art. 459 c.p.p.
2022
Miedico, Melissa
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