La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 14 del 31 gennaio 2019, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza del 24 maggio 2017, in merito alla disciplina dell’astensione dalle udienze da parte degli avvocati, per contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, nonché di efficienza del processo penale, e gli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, con riferimento anche all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), osservando che i limiti previsti dalle disposizioni della legge e dal codice di autoregolamentazione consentono un congruo bilanciamento dei diritti di rilievo costituzionale ed assicurano le prestazioni indispensabili, anche in caso di plurime astensioni ravvicinate, ove proclamate nel rispetto della prescrizioni vigenti. La Corte, inoltre, è tornata sul tema dell’astensione nei processi con imputati detenuti in stato di custodia cautelare, chiarendo incidentalmente il significato della recente (ed a tratti oscura) pronuncia n. 180 del 2018. L’inciso sembra ulteriormente suffragare l’ipotesi che non sia venuta meno tout court la possibilità di astenersi nei processi con imputati sottoposti a misura cautelare, bensì solamente che non sia più operativa la norma del codice di autodisciplina che consentiva ai cautelati di opporsi alla dichiarazione di astensione effettuata dal difensore.
La Corte Costituzionale salva la disciplina delle astensioni degli avvocati dalle udienze: i limiti previsti assicurano un adeguato bilanciamento degli interessi e le prestazioni indispensabili
Scollo, Luigi
2019
Abstract
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 14 del 31 gennaio 2019, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza del 24 maggio 2017, in merito alla disciplina dell’astensione dalle udienze da parte degli avvocati, per contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, nonché di efficienza del processo penale, e gli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, con riferimento anche all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), osservando che i limiti previsti dalle disposizioni della legge e dal codice di autoregolamentazione consentono un congruo bilanciamento dei diritti di rilievo costituzionale ed assicurano le prestazioni indispensabili, anche in caso di plurime astensioni ravvicinate, ove proclamate nel rispetto della prescrizioni vigenti. La Corte, inoltre, è tornata sul tema dell’astensione nei processi con imputati detenuti in stato di custodia cautelare, chiarendo incidentalmente il significato della recente (ed a tratti oscura) pronuncia n. 180 del 2018. L’inciso sembra ulteriormente suffragare l’ipotesi che non sia venuta meno tout court la possibilità di astenersi nei processi con imputati sottoposti a misura cautelare, bensì solamente che non sia più operativa la norma del codice di autodisciplina che consentiva ai cautelati di opporsi alla dichiarazione di astensione effettuata dal difensore.File | Dimensione | Formato | |
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