L’articolo è diretto ad analizzare la distinzione tra sanzioni amministrative e misure ripristinatorie sulla base del pensiero di Feliciano Benvenuti. Esso inizia con una prospettiva di teoria generale del diritto, che induce a segnalare la pluralità delle funzioni e finalità delle sanzioni, intese in senso ampio, nell’ordinamento giuridico. Una funzione e finalità repressiva e un contenuto afflittivo sono comuni alle sanzioni penali e alle sanzioni amministrative di carattere pecuniario, quantomeno a quelle soggette alla legge n. 689/1981 sulla depenalizzazione. Per questa ragione, le implicazioni del riconoscimento della natura sostanzialmente penale alle sanzioni amministrative da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, quando sono soddisfatti i c.d. criteri Engel, sono considerevoli, ma non devono essere sopravvalutate. Un collegamento tra i due tipi di sanzione suddetti può altresì essere individuato nel concetto di sanzione amministrativa quale evoluzione di quello di contravvenzione amministrativa, un’evoluzione che si ricava da uno studio storico della giustizia amministrativa in Italia. Il saggio si sofferma poi sulla teoria della sanzione amministrativa avanzata da Benvenuti nel corso degli anni. In generale, esiste una chiara differenza tra le sanzioni amministrative e le misure ripristinatorie: nelle seconde, la funzione e finalità repressiva è assente o comunque ha un ruolo marginale. Nelle misure ripristinatorie, l’interesse pubblico richiede che si ponga rimedio a un bene che è stato leso o a una situazione materiale che è stata illegittimamente alterata. Il contributo fornisce alcuni esempi, idonei a corroborare la distinzione in questione. Il principale è l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una costruzione abusiva, in caso di mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia. Due ulteriori esempi sono le misure previste dall’art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio e quelle in materia ambientale. Nel complesso, lo studio delle misure ripristinatorie conduce a rivalutare il pensiero di Benvenuti, segnatamente la sua intuizione circa la sanzione come mezzo dell’azione amministrativa.

Sanzioni e misure ripristinatorie: una rivalutazione del pensiero di Feliciano Benvenuti

Lunardelli, Marco
2021

Abstract

L’articolo è diretto ad analizzare la distinzione tra sanzioni amministrative e misure ripristinatorie sulla base del pensiero di Feliciano Benvenuti. Esso inizia con una prospettiva di teoria generale del diritto, che induce a segnalare la pluralità delle funzioni e finalità delle sanzioni, intese in senso ampio, nell’ordinamento giuridico. Una funzione e finalità repressiva e un contenuto afflittivo sono comuni alle sanzioni penali e alle sanzioni amministrative di carattere pecuniario, quantomeno a quelle soggette alla legge n. 689/1981 sulla depenalizzazione. Per questa ragione, le implicazioni del riconoscimento della natura sostanzialmente penale alle sanzioni amministrative da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, quando sono soddisfatti i c.d. criteri Engel, sono considerevoli, ma non devono essere sopravvalutate. Un collegamento tra i due tipi di sanzione suddetti può altresì essere individuato nel concetto di sanzione amministrativa quale evoluzione di quello di contravvenzione amministrativa, un’evoluzione che si ricava da uno studio storico della giustizia amministrativa in Italia. Il saggio si sofferma poi sulla teoria della sanzione amministrativa avanzata da Benvenuti nel corso degli anni. In generale, esiste una chiara differenza tra le sanzioni amministrative e le misure ripristinatorie: nelle seconde, la funzione e finalità repressiva è assente o comunque ha un ruolo marginale. Nelle misure ripristinatorie, l’interesse pubblico richiede che si ponga rimedio a un bene che è stato leso o a una situazione materiale che è stata illegittimamente alterata. Il contributo fornisce alcuni esempi, idonei a corroborare la distinzione in questione. Il principale è l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una costruzione abusiva, in caso di mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia. Due ulteriori esempi sono le misure previste dall’art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio e quelle in materia ambientale. Nel complesso, lo studio delle misure ripristinatorie conduce a rivalutare il pensiero di Benvenuti, segnatamente la sua intuizione circa la sanzione come mezzo dell’azione amministrativa.
2021
2021
Lunardelli, Marco
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Lunardelli_ Sanzioni e misure ripristinatorie_ una rivalutazione del pensiero di Feliciano Benvenuti (Riv. giur. ed., n. 4, II, 2021).pdf

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