Il potere di licenziamento del datore di lavoro è circondato da una serie di limiti, di carattere sia sostanziale sia formale-procedurale, che è bene conoscere per gestire correttamente la fase finale del rapporto con il dipendente, anche al fine di evitare rischi di contenzioso. Si distinguono due principali ipotesi di licenziamento: i) il licenziamento che si giustifica per una condotta particolarmente grave del lavoratore, tale da determinare il datore a recedere dal contratto (licenziamento disciplinare); ii) il licenziamento che dipende esclusivamente da esigenze organizzative del datore e che prescinde dalla persona del lavoratore, dalla sua volontà, dalla sua competenza. Accanto alla sussistenza di validi motivi che giustificano il licenziamento, la legge impone il rispetto di alcune regole formali. Il datore è spesso tenuto a seguire una precisa procedura prima di intimare il licenziamento, la quale varia a seconda che il licenziamento sia disciplinare oppure intimato per ragioni oggettive. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare il licenziamento per iscritto esplicitandone le motivazioni. Il mancato rispetto di una o più disposizioni in materia di licenziamento può essere sanzionato dal giudice. Le sanzioni variano in funzione del vizio che rende illegittimo il licenziamento, ma anche della data di assunzione del dipendente – se prima o dopo il 7 marzo 2015, in quanto diversa è la disciplina applicabile – e delle dimensioni del datore di lavoro.
I licenziamenti in Italia : regole e buone pratiche
Gramano, Elena
2019
Abstract
Il potere di licenziamento del datore di lavoro è circondato da una serie di limiti, di carattere sia sostanziale sia formale-procedurale, che è bene conoscere per gestire correttamente la fase finale del rapporto con il dipendente, anche al fine di evitare rischi di contenzioso. Si distinguono due principali ipotesi di licenziamento: i) il licenziamento che si giustifica per una condotta particolarmente grave del lavoratore, tale da determinare il datore a recedere dal contratto (licenziamento disciplinare); ii) il licenziamento che dipende esclusivamente da esigenze organizzative del datore e che prescinde dalla persona del lavoratore, dalla sua volontà, dalla sua competenza. Accanto alla sussistenza di validi motivi che giustificano il licenziamento, la legge impone il rispetto di alcune regole formali. Il datore è spesso tenuto a seguire una precisa procedura prima di intimare il licenziamento, la quale varia a seconda che il licenziamento sia disciplinare oppure intimato per ragioni oggettive. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare il licenziamento per iscritto esplicitandone le motivazioni. Il mancato rispetto di una o più disposizioni in materia di licenziamento può essere sanzionato dal giudice. Le sanzioni variano in funzione del vizio che rende illegittimo il licenziamento, ma anche della data di assunzione del dipendente – se prima o dopo il 7 marzo 2015, in quanto diversa è la disciplina applicabile – e delle dimensioni del datore di lavoro.File | Dimensione | Formato | |
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