SOMMARIO: 1. La storica e ancora attuale mancata valorizzazione della “famiglia”, pur tutelata sul piano costituzionale, quale possibile “microcosmo tributario” dotato di capacità contributiva autonoma e diversa dai singoli membri che la compongono. - 2. Il problema della discriminazione fiscale delle famiglie monoreddito, il fallimento delle revisioni del sistema deduzioni/detrazioni familiari e dei meccanismi correttivi (“quoziente familiare” e “fattore famiglia”) nel tempo proposti. - 3. La necessità di valorizzare la “famiglia”, al fine di garantire l’equità orizzontale, mediante soluzioni tecniche radicate nella Costituzione e scevre da pregiudizi ideologici: la strada tracciata dal giudice costituzionale e gli interventi legislativi in corso. - 4. Il c.d. assegno unico quale meritevole misura di razionalizzazione e di attuazione del favor familiae ex art. 31 Cost., ma “fuori traiettoria” rispetto alla direzione indicata dalla giurisprudenza costituzionale e alle politiche di riforma dell’IRPEF. - 5. La necessità di un intervento strutturale che, nel contesto di una più ampia riforma dell’IRPEF, elevi la famiglia a “unità impositiva” ai fini della tassazione dei redditi: le ragioni, anche di stampo costituzionale, che militano contro l’adozione del “quoziente familiare” alla francese. - 6. (Segue). La preferenza per lo “splitting” alla tedesca, in quanto modello idoneo a garantire l’eguaglianza di trattamento tra famiglie e a minimizzare i rischi dell’utilizzo di scale di equivalenza penalizzanti. - 7. Sulla possibilità di innestare facilmente lo splitting alla tedesca nel sistema dell’IRPEF e le proposte per un “trapianto” non traumatico e con limitati rischi di rigetto. - 8. L’obiezione secondo cui lo splitting produrrebbe un disincentivo al lavoro femminile: il problema è ridotto ai minimi termini, se non neutralizzato, laddove si effettui la valutazione nel contesto di un modello opzionale, con un’IRPEF riformata in punto di progressività e, in ogni caso, con l’adozione di specifici meccanismi agevolativi. - 9. L’individuazione delle cause che, secondo l’id quod plerumque accidit, possono indurre uno dei coniugi a non accedere o ad abbandonare il mercato del lavoro quale presupposto per la selezione di meccanismi d’incentivazione efficaci e comunque coerenti con l’art. 4 Cost.: due proposte concrete sul lato dell’offerta di lavoro. - 10. Due ulteriori proposte, non specificamente legate al regime dello splitting e attuative degli articoli 37 e 3, comma 2, Cost., in punto di incentivazione dell’accesso al mercato del lavoro per le madri di bimbi piccoli sul versante della domanda di lavoro. - 11. Osservazioni conclusive.
Sulla riforma della fiscalità della famiglia: una proposta strutturale e articolata, che va oltre il c.d. assegno unico, tra ineludibili moniti del giudice delle leggi ed eliminabili effetti collaterali in punto di disincentivo al lavoro femminile
Contrino, Angelo
2020
Abstract
SOMMARIO: 1. La storica e ancora attuale mancata valorizzazione della “famiglia”, pur tutelata sul piano costituzionale, quale possibile “microcosmo tributario” dotato di capacità contributiva autonoma e diversa dai singoli membri che la compongono. - 2. Il problema della discriminazione fiscale delle famiglie monoreddito, il fallimento delle revisioni del sistema deduzioni/detrazioni familiari e dei meccanismi correttivi (“quoziente familiare” e “fattore famiglia”) nel tempo proposti. - 3. La necessità di valorizzare la “famiglia”, al fine di garantire l’equità orizzontale, mediante soluzioni tecniche radicate nella Costituzione e scevre da pregiudizi ideologici: la strada tracciata dal giudice costituzionale e gli interventi legislativi in corso. - 4. Il c.d. assegno unico quale meritevole misura di razionalizzazione e di attuazione del favor familiae ex art. 31 Cost., ma “fuori traiettoria” rispetto alla direzione indicata dalla giurisprudenza costituzionale e alle politiche di riforma dell’IRPEF. - 5. La necessità di un intervento strutturale che, nel contesto di una più ampia riforma dell’IRPEF, elevi la famiglia a “unità impositiva” ai fini della tassazione dei redditi: le ragioni, anche di stampo costituzionale, che militano contro l’adozione del “quoziente familiare” alla francese. - 6. (Segue). La preferenza per lo “splitting” alla tedesca, in quanto modello idoneo a garantire l’eguaglianza di trattamento tra famiglie e a minimizzare i rischi dell’utilizzo di scale di equivalenza penalizzanti. - 7. Sulla possibilità di innestare facilmente lo splitting alla tedesca nel sistema dell’IRPEF e le proposte per un “trapianto” non traumatico e con limitati rischi di rigetto. - 8. L’obiezione secondo cui lo splitting produrrebbe un disincentivo al lavoro femminile: il problema è ridotto ai minimi termini, se non neutralizzato, laddove si effettui la valutazione nel contesto di un modello opzionale, con un’IRPEF riformata in punto di progressività e, in ogni caso, con l’adozione di specifici meccanismi agevolativi. - 9. L’individuazione delle cause che, secondo l’id quod plerumque accidit, possono indurre uno dei coniugi a non accedere o ad abbandonare il mercato del lavoro quale presupposto per la selezione di meccanismi d’incentivazione efficaci e comunque coerenti con l’art. 4 Cost.: due proposte concrete sul lato dell’offerta di lavoro. - 10. Due ulteriori proposte, non specificamente legate al regime dello splitting e attuative degli articoli 37 e 3, comma 2, Cost., in punto di incentivazione dell’accesso al mercato del lavoro per le madri di bimbi piccoli sul versante della domanda di lavoro. - 11. Osservazioni conclusive.File | Dimensione | Formato | |
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