La complessa e variegata normativa ricompresa nel d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), nonché il d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), contengono un sottosistema di regole di carattere penalistico sull’immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero. L’opera di criminalizzazione, più che espressione di un effettivo disvalore connesso alla gravità della lesione al bene giuridico protetto, appare finalizzata ad assicurare meccanismi di esclusione dello “straniero” che costituiscono il «punto di approdo dello strumento penalistico»: le fattispecie incriminatrici in materia mirano, difatti, da un lato a garantire l’effettività di un provvedimento espulsivo già imposto, costituendo, dall’altro, il sostegno di una nuova misura di allontanamento disposta a titolo di relativa sanzione. Non diverso il ruolo che il legislatore attribuisce agli istituti processuali, tutti volti a facilitare l’allontanamento dell’imputato straniero irregolare (5). Ne è un esempio, la scelta di moduli processuali semplificati e veloci il cui obiettivo è giungere nel più breve tempo possibile alla punizione del clandestino e al suo successivo accompagnamento al di fuori del territorio nazionale. Senza dimenticare, infine, il ruolo dell’autorità amministrativa che assume una dimensione di “anomalo protagonismo”. Il diritto processuale penale dell’immigrazione diviene così strumento di politica attiva nel controllo del fenomeno migratorio inteso come «problema di ordine pubblico». In questo sistema trova collocazione anche la disciplina dei rapporti tra procedimento penale ed espulsione amministrativa dell’immigrato irregolare, incentrata principalmente su tre istituti previsti dagli artt. 13 e 17 del d.lgs. n. 286 del 1998: il nulla osta all’espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale, l’autorizzazione al reingresso dello straniero espulso per l’esercizio del diritto di difesa e la sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione.

Espulsione amministrativa dello straniero, processo penale e modelli differenziati di accertamento

Simone Lonati
2019

Abstract

La complessa e variegata normativa ricompresa nel d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), nonché il d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), contengono un sottosistema di regole di carattere penalistico sull’immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero. L’opera di criminalizzazione, più che espressione di un effettivo disvalore connesso alla gravità della lesione al bene giuridico protetto, appare finalizzata ad assicurare meccanismi di esclusione dello “straniero” che costituiscono il «punto di approdo dello strumento penalistico»: le fattispecie incriminatrici in materia mirano, difatti, da un lato a garantire l’effettività di un provvedimento espulsivo già imposto, costituendo, dall’altro, il sostegno di una nuova misura di allontanamento disposta a titolo di relativa sanzione. Non diverso il ruolo che il legislatore attribuisce agli istituti processuali, tutti volti a facilitare l’allontanamento dell’imputato straniero irregolare (5). Ne è un esempio, la scelta di moduli processuali semplificati e veloci il cui obiettivo è giungere nel più breve tempo possibile alla punizione del clandestino e al suo successivo accompagnamento al di fuori del territorio nazionale. Senza dimenticare, infine, il ruolo dell’autorità amministrativa che assume una dimensione di “anomalo protagonismo”. Il diritto processuale penale dell’immigrazione diviene così strumento di politica attiva nel controllo del fenomeno migratorio inteso come «problema di ordine pubblico». In questo sistema trova collocazione anche la disciplina dei rapporti tra procedimento penale ed espulsione amministrativa dell’immigrato irregolare, incentrata principalmente su tre istituti previsti dagli artt. 13 e 17 del d.lgs. n. 286 del 1998: il nulla osta all’espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale, l’autorizzazione al reingresso dello straniero espulso per l’esercizio del diritto di difesa e la sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione.
2019
Lonati, Simone
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