Il concetto di controllo è al contempo uno dei temi più classici del diritto societario e una delle questioni che maggiormente è stata oggetto di trasformazione, rectius mimetizzazione ed occultamento, negli ultimi anni. Un tema, dunque, caratterizzato da una articolata “babele di linguaggi e nozioni” , qui esaminato con particolare riguardo per il controllo c.d. congiunto, anche alla luce degli International Financial Reporting Standards. L’analisi si sviluppa primariamente a partire da alcune riflessioni in tema di controllo rispetto all’ordinamento giuridico nazionale, indagando se le altre nozioni di controllo presenti nelle altre province del diritto societario profilino o meno detta distinzione (paragrafo 2). Successivamente, la disamina affronta una questione “classica” del diritto societario, ossia la riconducibilità di un accordo volto alla presentazione di una lista ad un patto parasociale, e considera l’eventuale necessità di applicare le formalità pubblicitarie ex art. 122 TUF tanto per le società quotate quanto per le non quotate. Quindi si discute circa l’ipotesi che detto accordo implichi la presenza anche di una ipotesi di controllo, singolo o congiunto, alla luce della recente Comunicazione Consob (paragrafo 3). Considerando quindi l’esplicita differenza compiuta tra controllo , tanto solitario quando congiunto nei principi contabili internazionali, lo studio si soffermerà sull’IFRS 11 (paragrafo 4). Invero, la configurabilità di un controllo “congiunto”, lungi dall’essere teorica quanto prima facie potrebbe apparire, presenta invero un riflesso concreto e rilevantissimo nella valutazione degli accordi e, dunque, nella individuazione della disciplina contabile applicabile a ciascun caso (paragrafo 5): in talune circostanze, soprattutto laddove l’impresa sia redditizia, sarebbe preferibile operare un consolidamento integrale, in altre circostanze, invece, risulterebbe più opportuno ricorrere al consolidamento proporzionale oppure al metodo del patrimonio netto, che permetterebbe di evitare l’indebitamento dell’impresa sottoposta a controllo congiunto. A dimostrazione dell’estrema attualità della questione e della necessità di monitorare l’evoluzione del principio contabile in esame (unitamente all’IFRS 3), si accenna, infine, alle riflessioni attualmente in corso rispetto al concetto di “joint operator”.
Appunti sull’evoluzione della nozione di controllo congiunto tra province del diritto societario
Passador, Maria Lucia
2019
Abstract
Il concetto di controllo è al contempo uno dei temi più classici del diritto societario e una delle questioni che maggiormente è stata oggetto di trasformazione, rectius mimetizzazione ed occultamento, negli ultimi anni. Un tema, dunque, caratterizzato da una articolata “babele di linguaggi e nozioni” , qui esaminato con particolare riguardo per il controllo c.d. congiunto, anche alla luce degli International Financial Reporting Standards. L’analisi si sviluppa primariamente a partire da alcune riflessioni in tema di controllo rispetto all’ordinamento giuridico nazionale, indagando se le altre nozioni di controllo presenti nelle altre province del diritto societario profilino o meno detta distinzione (paragrafo 2). Successivamente, la disamina affronta una questione “classica” del diritto societario, ossia la riconducibilità di un accordo volto alla presentazione di una lista ad un patto parasociale, e considera l’eventuale necessità di applicare le formalità pubblicitarie ex art. 122 TUF tanto per le società quotate quanto per le non quotate. Quindi si discute circa l’ipotesi che detto accordo implichi la presenza anche di una ipotesi di controllo, singolo o congiunto, alla luce della recente Comunicazione Consob (paragrafo 3). Considerando quindi l’esplicita differenza compiuta tra controllo , tanto solitario quando congiunto nei principi contabili internazionali, lo studio si soffermerà sull’IFRS 11 (paragrafo 4). Invero, la configurabilità di un controllo “congiunto”, lungi dall’essere teorica quanto prima facie potrebbe apparire, presenta invero un riflesso concreto e rilevantissimo nella valutazione degli accordi e, dunque, nella individuazione della disciplina contabile applicabile a ciascun caso (paragrafo 5): in talune circostanze, soprattutto laddove l’impresa sia redditizia, sarebbe preferibile operare un consolidamento integrale, in altre circostanze, invece, risulterebbe più opportuno ricorrere al consolidamento proporzionale oppure al metodo del patrimonio netto, che permetterebbe di evitare l’indebitamento dell’impresa sottoposta a controllo congiunto. A dimostrazione dell’estrema attualità della questione e della necessità di monitorare l’evoluzione del principio contabile in esame (unitamente all’IFRS 3), si accenna, infine, alle riflessioni attualmente in corso rispetto al concetto di “joint operator”.File | Dimensione | Formato | |
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