L’articolo descrive alcuni aspetti critici della procedura di allerta introdotta con il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). La procedura di allerta così come configurata dal CCII si fonda su due pilastri: a) il sistema degli indicatori della crisi; b) le verifiche degli organi di controllo. Il sistema degli indicatori della crisi rischia di sovrapporsi alle valutazioni intemadi continuità aziendale e avendo come orizzonte temporale di riferimento una finestra più breve (sei mesi in luogo di dodici) rischia di inseguire anziché anticipare le valutazioni dei presupposti per la perdita di continuità ed a parere dello scrivente sarà scarsamente efficace. Le verifiche degli organi di controllo invece fanno leva sui nuovi obblighi introdotti con la modifica dell’art. 2086 c.c. in tema di adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa. Agli organi di controllo, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, spetta segnalare in forma motivata l’esistenza di fondati indizi della crisi. Tuttavia il CCII non fornisce elementi per identificare cosa si intenda per fondati indizi della crisi. Se prevarrà una interpretazione restrittiva allineata al sistema di indicatori, si manifesteranno gli stessi limiti già evidenziati per il sistema di indicatori. Se invece gli organi di controllo si doteranno di sistemi di rilevazione utili ad identificare per tempo lo stato di crisi, l’organo amministrativo potrà essere reso consapevole dell’esigenza di agire prima che il deterioramento progressivo conduca all’insolvenza. Nell’articolo si propone che gli organi di controllo si dotino di un sistema di stima del rating sintetico della società, sulla base di parametri oggettivi (indici quantitativi).

Procedura di allerta: indicatori della crisi ed obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo

Bini, Mauro
2019

Abstract

L’articolo descrive alcuni aspetti critici della procedura di allerta introdotta con il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). La procedura di allerta così come configurata dal CCII si fonda su due pilastri: a) il sistema degli indicatori della crisi; b) le verifiche degli organi di controllo. Il sistema degli indicatori della crisi rischia di sovrapporsi alle valutazioni intemadi continuità aziendale e avendo come orizzonte temporale di riferimento una finestra più breve (sei mesi in luogo di dodici) rischia di inseguire anziché anticipare le valutazioni dei presupposti per la perdita di continuità ed a parere dello scrivente sarà scarsamente efficace. Le verifiche degli organi di controllo invece fanno leva sui nuovi obblighi introdotti con la modifica dell’art. 2086 c.c. in tema di adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa. Agli organi di controllo, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, spetta segnalare in forma motivata l’esistenza di fondati indizi della crisi. Tuttavia il CCII non fornisce elementi per identificare cosa si intenda per fondati indizi della crisi. Se prevarrà una interpretazione restrittiva allineata al sistema di indicatori, si manifesteranno gli stessi limiti già evidenziati per il sistema di indicatori. Se invece gli organi di controllo si doteranno di sistemi di rilevazione utili ad identificare per tempo lo stato di crisi, l’organo amministrativo potrà essere reso consapevole dell’esigenza di agire prima che il deterioramento progressivo conduca all’insolvenza. Nell’articolo si propone che gli organi di controllo si dotino di un sistema di stima del rating sintetico della società, sulla base di parametri oggettivi (indici quantitativi).
2019
Bini, Mauro
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