Mentre il Trattato che istituisce la Comunità europea (il «Trattato») include disposizioni fiscali che hanno costituito la base giuridica per l'armonizzazione nel campo delle imposte indirette (in particolare, le imposte sul valore aggiunto), l’armonizzazione in materia di fiscalità diretta (cioè imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società) è stata molto più limitata. Solo alcune direttive sono state approvate in questo settore, e ciò è determinato dalla rigorosa regola della unanimità richiesta dal Trattato in materia fiscale. L'articolo 12 del Trattato, tuttavia, prevede un principio generale, secondo cui «ogni discriminazione basata sulla nazionalità è vietata». Questo principio, generalmente definito come il principio di non discriminazione, può essere considerato il punto di partenza per l'integrazione del mercato interno dell'UE, entro cui le merci, i servizi, il lavoro ed il capitale devono muoversi liberamente. Basandosi su questo principio generale, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha, in molte situazioni, statuito che misure in materia di imposte dirette applicate da Stati Membri fossero in conflitto con il principio della non discriminazione, che si riflette nelle cosiddette libertà fondamentali: libera circolazione delle merci, libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento, libera circolazione dei servizi, e libera circolazione del capitale. Questo elenco ora include anche la libertà di circolazione dei nazionali dell'UE.
Unione europea: libertà fondamentali e trasferimento delle basi imponibili nella giurisprudenza della Corte di giustizia
Garbarino, Carlo
2017
Abstract
Mentre il Trattato che istituisce la Comunità europea (il «Trattato») include disposizioni fiscali che hanno costituito la base giuridica per l'armonizzazione nel campo delle imposte indirette (in particolare, le imposte sul valore aggiunto), l’armonizzazione in materia di fiscalità diretta (cioè imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società) è stata molto più limitata. Solo alcune direttive sono state approvate in questo settore, e ciò è determinato dalla rigorosa regola della unanimità richiesta dal Trattato in materia fiscale. L'articolo 12 del Trattato, tuttavia, prevede un principio generale, secondo cui «ogni discriminazione basata sulla nazionalità è vietata». Questo principio, generalmente definito come il principio di non discriminazione, può essere considerato il punto di partenza per l'integrazione del mercato interno dell'UE, entro cui le merci, i servizi, il lavoro ed il capitale devono muoversi liberamente. Basandosi su questo principio generale, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha, in molte situazioni, statuito che misure in materia di imposte dirette applicate da Stati Membri fossero in conflitto con il principio della non discriminazione, che si riflette nelle cosiddette libertà fondamentali: libera circolazione delle merci, libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento, libera circolazione dei servizi, e libera circolazione del capitale. Questo elenco ora include anche la libertà di circolazione dei nazionali dell'UE.File | Dimensione | Formato | |
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