Il commento riguarda l'importante sentenza della Corte di giustizia del 30 gennaio 2014, causa C-285/12 (Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés at aux apatrides), concernente la nozione di "conflitto armato interno". La nota mette in evidenza che, al fine di riconoscere la protezione sussidiaria allo stato di rifugiato, i giudici di Lussemburgo non mutuano la nozione di "conflitto armato che non presenta carattere internazionale", codificata dal diritto internazionale umanitario, ma creano un'autonoma definizione propria dell'ordinamento giuridico europeo. In particolare, si sottolinea che per l'Unione europea restano indifferenti sia l'intensità sia la durata degli scontri, né rileva il livello di organizzazione dei gruppi armati coinvolti.
La nozione di "conflitto armato interno" dell'Unione europea non coincide con il concetto di "conflitto armato non internazionale" del diritto internazionale umanitario
VEDASCHI, ARIANNA
2014
Abstract
Il commento riguarda l'importante sentenza della Corte di giustizia del 30 gennaio 2014, causa C-285/12 (Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés at aux apatrides), concernente la nozione di "conflitto armato interno". La nota mette in evidenza che, al fine di riconoscere la protezione sussidiaria allo stato di rifugiato, i giudici di Lussemburgo non mutuano la nozione di "conflitto armato che non presenta carattere internazionale", codificata dal diritto internazionale umanitario, ma creano un'autonoma definizione propria dell'ordinamento giuridico europeo. In particolare, si sottolinea che per l'Unione europea restano indifferenti sia l'intensità sia la durata degli scontri, né rileva il livello di organizzazione dei gruppi armati coinvolti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.