Il capo secondo del titolo IV della legge fallimentare è dedicato ai reati commessi da persone diverse dal fallito: sono disciplinati in questo capo, accanto ai fatti di bancarotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società (bancarotta cosiddetta impropria), i reati dell'institore (art. 227 legge fall.), i reati del curatore e dei suoi coadiutori (artt. da 228 a 231 legge fall.), i delitti dei creditori e dei terzi estranei al fallimento (art. 232 legge fall.) e, infine, le figure di reato accumunate dal particolare indirizzo verso cui è volta l’offensività. Anziché attentare agli interessi patrimoniali dei creditori, essa si indirizza invece contro interessi pubblicistici riferibili all'amministrazione della giustizia, attinenti al buon andamento delle procedure concorsuali oppure all'autorità della condanna penale per reati fallimentari (il riferimento va alle inosservanze di cui al combinato disposto degli artt. 220 e 226, al mercato di voto di cui all'art. 233, all'esercizio abusivo di attività commerciale di cui all'art. 234 e all'omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari di cui all'art. 235 della legge fallimentare). Il quadro delle disposizioni penali previste nella legge fallimentare attribuisce una posizione centrale al delitto di bancarotta, riconoscendo alle ulteriori fattispecie previste un ruolo di secondo piano. A ciò si aggiunge che le disposizioni penali qui in esame appaiono spesso criticabili dal punto di vista redazionale, evidenziando, accanto a frequenti inesattezze sistematiche e terminologiche, difetti di coordinamento, esasperati dall’abuso dei rinvii a catena utilizzati allo scopo di estendere ad altre persone le norme incriminatrici dettate per un soggetto determinato: soprattutto un ricorso significativo al sistema casistico, con i noti difetti in termini di possibili lacune normative e difficoltà nel ricondurre i fatti concreti alle fattispecie astratte. A tali criticità si aggiunge una generale obsolescenza della normativa. Il legislatore, infatti, intervenuto con il d.lgs. n. 5/2006 recante la “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, quinto comma, della legge 14 maggio 2005, n. 80” che, insieme al d.lgs. n. 169 del 2007, ha dato esecuzione alla legge delega n. 80/2005, ha riformato le procedure concorsuali senza por mano ad una riscrittura delle disposizioni penali. Gli operatori del settore si trovano ora a misurarsi con un sistema che evidenzia disarmonie e contraddizioni. Ancora, non mancano casi in cui le fattispecie penali originarie “portano i segni” di abrogazione e/o revisioni civilistico-fallimentari. Dinnanzi alla distanza che separa il segmento penalistico dal contesto della nuova legge fallimentare, non può che sottolinearsi l'incoerenza del mancato intervento di riforma sulla parte penale. A tali figure è dedicato lo scritto presentato. L’analisi sviluppata approfondisce le fattispecie sopra elencate valorizzando gli aspetti maggiormente dibattuti nella Law in action con l’obiettivo, dichiarato dai direttori del Trattato nella presentazione dell’opera, di esplicitare le correlazioni esistenti tra i problemi applicativi (la prassi) del diritto penale e le ragioni (la teoria) alla base delle relative soluzioni.
Gli altri reati fallimentari
MONTANI, ELEONORA
2012
Abstract
Il capo secondo del titolo IV della legge fallimentare è dedicato ai reati commessi da persone diverse dal fallito: sono disciplinati in questo capo, accanto ai fatti di bancarotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società (bancarotta cosiddetta impropria), i reati dell'institore (art. 227 legge fall.), i reati del curatore e dei suoi coadiutori (artt. da 228 a 231 legge fall.), i delitti dei creditori e dei terzi estranei al fallimento (art. 232 legge fall.) e, infine, le figure di reato accumunate dal particolare indirizzo verso cui è volta l’offensività. Anziché attentare agli interessi patrimoniali dei creditori, essa si indirizza invece contro interessi pubblicistici riferibili all'amministrazione della giustizia, attinenti al buon andamento delle procedure concorsuali oppure all'autorità della condanna penale per reati fallimentari (il riferimento va alle inosservanze di cui al combinato disposto degli artt. 220 e 226, al mercato di voto di cui all'art. 233, all'esercizio abusivo di attività commerciale di cui all'art. 234 e all'omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari di cui all'art. 235 della legge fallimentare). Il quadro delle disposizioni penali previste nella legge fallimentare attribuisce una posizione centrale al delitto di bancarotta, riconoscendo alle ulteriori fattispecie previste un ruolo di secondo piano. A ciò si aggiunge che le disposizioni penali qui in esame appaiono spesso criticabili dal punto di vista redazionale, evidenziando, accanto a frequenti inesattezze sistematiche e terminologiche, difetti di coordinamento, esasperati dall’abuso dei rinvii a catena utilizzati allo scopo di estendere ad altre persone le norme incriminatrici dettate per un soggetto determinato: soprattutto un ricorso significativo al sistema casistico, con i noti difetti in termini di possibili lacune normative e difficoltà nel ricondurre i fatti concreti alle fattispecie astratte. A tali criticità si aggiunge una generale obsolescenza della normativa. Il legislatore, infatti, intervenuto con il d.lgs. n. 5/2006 recante la “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, quinto comma, della legge 14 maggio 2005, n. 80” che, insieme al d.lgs. n. 169 del 2007, ha dato esecuzione alla legge delega n. 80/2005, ha riformato le procedure concorsuali senza por mano ad una riscrittura delle disposizioni penali. Gli operatori del settore si trovano ora a misurarsi con un sistema che evidenzia disarmonie e contraddizioni. Ancora, non mancano casi in cui le fattispecie penali originarie “portano i segni” di abrogazione e/o revisioni civilistico-fallimentari. Dinnanzi alla distanza che separa il segmento penalistico dal contesto della nuova legge fallimentare, non può che sottolinearsi l'incoerenza del mancato intervento di riforma sulla parte penale. A tali figure è dedicato lo scritto presentato. L’analisi sviluppata approfondisce le fattispecie sopra elencate valorizzando gli aspetti maggiormente dibattuti nella Law in action con l’obiettivo, dichiarato dai direttori del Trattato nella presentazione dell’opera, di esplicitare le correlazioni esistenti tra i problemi applicativi (la prassi) del diritto penale e le ragioni (la teoria) alla base delle relative soluzioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.