Il primo capo del titolo sesto della legge fallimentare è dedicato ai reati di bancarotta cosiddetta propria, ovvero quelli commessi dall'imprenditore commerciale: tra questi, i fatti concernenti la documentazione contabile dell'impresa sono generalmente ricondotti alla categoria dei fatti di bancarotta documentale e si distinguono nettamente dai fatti - analizzati nel capitolo precedente - che hanno ad oggetto il patrimonio dell'imprenditore (c.d. fatti di bancarotta patrimoniale). Ulteriore partizione concerne le ipotesi di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice, rispettivamente disciplinate agli articoli 216 e 217 della legge fallimentare. Tali ipotesi si distinguono, tradizionalmente, in ragione della diversa gravità dei fatti reato previsti, cui seguono differenti livelli sanzionatori, delle diverse modalità obiettive di realizzazione e del diverso coefficiente psicologico che caratterizza le due fattispecie di bancarotta. La variante documentale, cui è dedicato lo scritto qui presentato, appartiene a pieno titolo alla tradizione della bancarotta secondo una concezione da ritenere ad oggi incontroversa. L'obbligo di documentazione contabile rappresenta infatti un essenziale componente allo ‘statuto’ dell'imprenditore commerciale non piccolo. La corretta tenuta della contabilità, durante la vita dell'impresa, è infatti uno strumento di controllo indispensabile a una gestione improntata a criteri di razionalità economica. Dopo la dichiarazione di fallimento, affinché la procedura concorsuale abbia l’esito migliore, assicurando il massimo soddisfacimento dei creditori, è essenziale ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari dell'imprenditore fallito. A tal fine assume rilievo decisivo la regolare tenuta delle scritture contabili, che certamente non hanno, di per sé, alcun valore statisfattivo, ma svolgono una funzione strumentale alla tutela dell’interesse patrimoniale dei creditori. Dalle scritture contabili possono infatti emergere eventuali condotte compiute dall’imprenditore in danno dei creditori, magari penalmente illecite. L’analisi sviluppata approfondisce la fattispecie sopra brevemente delineata valorizzando gli aspetti maggiormente dibattuti nella Law in action con l’obiettivo, dichiarato dai direttori del Trattato nella presentazione dell’opera, di esplicitare le correlazioni esistenti tra i problemi applicativi (la prassi) del diritto penale e le ragioni (la teoria) alla base delle relative soluzioni.

La bancarotta fraudolenta documentale

MONTANI, ELEONORA
2012

Abstract

Il primo capo del titolo sesto della legge fallimentare è dedicato ai reati di bancarotta cosiddetta propria, ovvero quelli commessi dall'imprenditore commerciale: tra questi, i fatti concernenti la documentazione contabile dell'impresa sono generalmente ricondotti alla categoria dei fatti di bancarotta documentale e si distinguono nettamente dai fatti - analizzati nel capitolo precedente - che hanno ad oggetto il patrimonio dell'imprenditore (c.d. fatti di bancarotta patrimoniale). Ulteriore partizione concerne le ipotesi di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice, rispettivamente disciplinate agli articoli 216 e 217 della legge fallimentare. Tali ipotesi si distinguono, tradizionalmente, in ragione della diversa gravità dei fatti reato previsti, cui seguono differenti livelli sanzionatori, delle diverse modalità obiettive di realizzazione e del diverso coefficiente psicologico che caratterizza le due fattispecie di bancarotta. La variante documentale, cui è dedicato lo scritto qui presentato, appartiene a pieno titolo alla tradizione della bancarotta secondo una concezione da ritenere ad oggi incontroversa. L'obbligo di documentazione contabile rappresenta infatti un essenziale componente allo ‘statuto’ dell'imprenditore commerciale non piccolo. La corretta tenuta della contabilità, durante la vita dell'impresa, è infatti uno strumento di controllo indispensabile a una gestione improntata a criteri di razionalità economica. Dopo la dichiarazione di fallimento, affinché la procedura concorsuale abbia l’esito migliore, assicurando il massimo soddisfacimento dei creditori, è essenziale ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari dell'imprenditore fallito. A tal fine assume rilievo decisivo la regolare tenuta delle scritture contabili, che certamente non hanno, di per sé, alcun valore statisfattivo, ma svolgono una funzione strumentale alla tutela dell’interesse patrimoniale dei creditori. Dalle scritture contabili possono infatti emergere eventuali condotte compiute dall’imprenditore in danno dei creditori, magari penalmente illecite. L’analisi sviluppata approfondisce la fattispecie sopra brevemente delineata valorizzando gli aspetti maggiormente dibattuti nella Law in action con l’obiettivo, dichiarato dai direttori del Trattato nella presentazione dell’opera, di esplicitare le correlazioni esistenti tra i problemi applicativi (la prassi) del diritto penale e le ragioni (la teoria) alla base delle relative soluzioni.
2012
9788834817827
A. ALESSANDRI
I reati in materia economica, vol. VIII, Trattato teorico-paratico di diritto penale diretto da Palazzo e Paliero
Montani, Eleonora
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/3807096
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