1. Modifiche fiscali in corso d’anno e retroattività “non autentica” negli orientamenti della giurisprudenza. – 2. Il divieto di retroattività “infrannuale” quale tutela specifica offerta dallo Statuto al contribuente, per assicurare l’invarianza del carico fiscale nel periodo in corso (ma non solo).– 3. La ridefinizione statutaria della nozione di retroattività fiscalmente vietata e lo spostamento, per la retroazione “infrannuale”, dell’asse di valutazione dall’obbligazione tributaria alla fattispecie imponibile. – 4. La fiducia del cittadino-contribuente nella durata della regola fiscale quale ratio del divieto di retroattività “infrannuale” e l’affidamento (e, dunque, la certezza del diritto) quale suo unico referente sul piano costituzionale. – 5. L’affidamento, distaccato dalla capacità contributiva, come limite relativo, le “esigenze di cassa” come interesse comunque recessivo e la necessità di esplicitare gli interessi perseguiti con le leggi modificative in deroga. – 6. Sulla disapplicabilità delle leggi modificative in violazione dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, per le radici europee, oltre che costituzionali, dei principi di affidamento e certezza del diritto che ne costituiscono il fondamento. – 7. La deroga “espressa” ex art. 1, comma 1, quale elemento costitutivo indiretto e negativo del divieto di retroattività “infrannuale” e la configurabilità di quest’ultimo quale clausola generale di diritto intertemporale. – 8. La delimitazione della nozione di “tributo periodico” mediante la valorizzazione dell’obbligo dichiarativo associato all’elemento temporale definito e il riferimento all’imposta sostituita per accertare la natura delle imposte sostitutive.
Modifiche fiscali in corso di periodo e divieto di retroattività “non autentica” nello Statuto del contribuente
CONTRINO, ANGELO
2012
Abstract
1. Modifiche fiscali in corso d’anno e retroattività “non autentica” negli orientamenti della giurisprudenza. – 2. Il divieto di retroattività “infrannuale” quale tutela specifica offerta dallo Statuto al contribuente, per assicurare l’invarianza del carico fiscale nel periodo in corso (ma non solo).– 3. La ridefinizione statutaria della nozione di retroattività fiscalmente vietata e lo spostamento, per la retroazione “infrannuale”, dell’asse di valutazione dall’obbligazione tributaria alla fattispecie imponibile. – 4. La fiducia del cittadino-contribuente nella durata della regola fiscale quale ratio del divieto di retroattività “infrannuale” e l’affidamento (e, dunque, la certezza del diritto) quale suo unico referente sul piano costituzionale. – 5. L’affidamento, distaccato dalla capacità contributiva, come limite relativo, le “esigenze di cassa” come interesse comunque recessivo e la necessità di esplicitare gli interessi perseguiti con le leggi modificative in deroga. – 6. Sulla disapplicabilità delle leggi modificative in violazione dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, per le radici europee, oltre che costituzionali, dei principi di affidamento e certezza del diritto che ne costituiscono il fondamento. – 7. La deroga “espressa” ex art. 1, comma 1, quale elemento costitutivo indiretto e negativo del divieto di retroattività “infrannuale” e la configurabilità di quest’ultimo quale clausola generale di diritto intertemporale. – 8. La delimitazione della nozione di “tributo periodico” mediante la valorizzazione dell’obbligo dichiarativo associato all’elemento temporale definito e il riferimento all’imposta sostituita per accertare la natura delle imposte sostitutive.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.