1. Considerazioni introduttive. – 2. L’inaccettabile rivisitazione della nozione di “beneficiario individuato”, quale discrimen tra soggettività passiva e trasparenza fiscale del trust, in quanto contraria ai principi di sistema e costituzionali. – 3. Sulla delineata nozione di “trust interposto”: l’esautoramento del trustee, e la sua susseguente eterodirezione, quale ipotesi di “inesistenza giuridica” del trust che rende attuale la soggettività passiva del disponente. – 3.1. Il mantenimento da parte del disponente di alcune prerogative afferenti la gestione non determina sic et simpliciter la “inesistenza giuridica” del trust. – 3.2. Non vi è automatica “inesistenza giuridica” del trust quando il disponente riveste anche la posizione di beneficiario. – 3.3. E non vi è automatica “inesistenza giuridica” neanche quando il disponente può far cessare anticipatamente il trust. – 3.4. La “inesistenza giuridica” del trust e la sorte delle imposte indirette pagate al momento della costituzione: un problema ignorato ma che esiste. – 4. Sui trust esteri con beneficiari residenti ai fini fiscali in Italia: è infondata l’interpretazione “creativa” con cui si vorrebbe applicare l’art. 44, lett. g-sexies), ai beneficiari italiani di un trust estero “opaco”, per tassarli con le imposte sui redditi in luogo del tributo successorio. – 5. Sui trust italiani con beneficiari residenti ai fini fiscali all’estero: è insostenibile, sul piano del diritto positivo, l’ulteriore interpretazione “creativa” con cui si pretenderebbe di estrarre dall’art. 44, lett. g-sexies), un criterio di collegamento, per tassare i beneficiari esteri di un trust italiano “trasparente”.
Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust interposti, trasparenti e transnazionali: osservazioni critiche
CONTRINO, ANGELO
2011
Abstract
1. Considerazioni introduttive. – 2. L’inaccettabile rivisitazione della nozione di “beneficiario individuato”, quale discrimen tra soggettività passiva e trasparenza fiscale del trust, in quanto contraria ai principi di sistema e costituzionali. – 3. Sulla delineata nozione di “trust interposto”: l’esautoramento del trustee, e la sua susseguente eterodirezione, quale ipotesi di “inesistenza giuridica” del trust che rende attuale la soggettività passiva del disponente. – 3.1. Il mantenimento da parte del disponente di alcune prerogative afferenti la gestione non determina sic et simpliciter la “inesistenza giuridica” del trust. – 3.2. Non vi è automatica “inesistenza giuridica” del trust quando il disponente riveste anche la posizione di beneficiario. – 3.3. E non vi è automatica “inesistenza giuridica” neanche quando il disponente può far cessare anticipatamente il trust. – 3.4. La “inesistenza giuridica” del trust e la sorte delle imposte indirette pagate al momento della costituzione: un problema ignorato ma che esiste. – 4. Sui trust esteri con beneficiari residenti ai fini fiscali in Italia: è infondata l’interpretazione “creativa” con cui si vorrebbe applicare l’art. 44, lett. g-sexies), ai beneficiari italiani di un trust estero “opaco”, per tassarli con le imposte sui redditi in luogo del tributo successorio. – 5. Sui trust italiani con beneficiari residenti ai fini fiscali all’estero: è insostenibile, sul piano del diritto positivo, l’ulteriore interpretazione “creativa” con cui si pretenderebbe di estrarre dall’art. 44, lett. g-sexies), un criterio di collegamento, per tassare i beneficiari esteri di un trust italiano “trasparente”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.