Nella decisione n. 3/2011, l’adunanza plenaria coglie l’occasione per offrire una lettura dell’azione di condanna prevista dal codice che esalta l’art. 30, comma 3, c.p.a., in cui la pregiudizialità è stata sostanzialmente canonizzata (si v. anche l’art. 112, comma 4). Utilizzando lo strumentario giuridico proprio del diritto privato, la decisione in commento (come pure il codice) non preclude formalmente l’actio damni per lesione di interessi legittimi in ipotesi di mancato esperimento dell’azione di annullamento. Tuttavia, rimarcando la necessità di apprezzare (recte, scrutinare) l’eventuale omissione dalla stessa come fatto preclusivo della risarcibilità dei danni finisce, sul piano operativo, per esigerla.
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Titolo: | La pregiudizialità c'è, ma non si vede |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Autori: | |
Autori: | Occhiena, Massimo |
Rivista: | DIRITTO E PRATICA AMMINISTRATIVA |
Abstract: | Nella decisione n. 3/2011, l’adunanza plenaria coglie l’occasione per offrire una lettura dell’azione di condanna prevista dal codice che esalta l’art. 30, comma 3, c.p.a., in cui la pregiudizialità è stata sostanzialmente canonizzata (si v. anche l’art. 112, comma 4). Utilizzando lo strumentario giuridico proprio del diritto privato, la decisione in commento (come pure il codice) non preclude formalmente l’actio damni per lesione di interessi legittimi in ipotesi di mancato esperimento dell’azione di annullamento. Tuttavia, rimarcando la necessità di apprezzare (recte, scrutinare) l’eventuale omissione dalla stessa come fatto preclusivo della risarcibilità dei danni finisce, sul piano operativo, per esigerla. |
Appare nelle tipologie: | 10 - Editorial in journal / Editoriale in rivista |