Nella decisione n. 3/2011, l’adunanza plenaria coglie l’occasione per offrire una lettura dell’azione di condanna prevista dal codice che esalta l’art. 30, comma 3, c.p.a., in cui la pregiudizialità è stata sostanzialmente canonizzata (si v. anche l’art. 112, comma 4). Utilizzando lo strumentario giuridico proprio del diritto privato, la decisione in commento (come pure il codice) non preclude formalmente l’actio damni per lesione di interessi legittimi in ipotesi di mancato esperimento dell’azione di annullamento. Tuttavia, rimarcando la necessità di apprezzare (recte, scrutinare) l’eventuale omissione dalla stessa come fatto preclusivo della risarcibilità dei danni finisce, sul piano operativo, per esigerla.
La pregiudizialità c'è, ma non si vede
OCCHIENA, MASSIMO
2011
Abstract
Nella decisione n. 3/2011, l’adunanza plenaria coglie l’occasione per offrire una lettura dell’azione di condanna prevista dal codice che esalta l’art. 30, comma 3, c.p.a., in cui la pregiudizialità è stata sostanzialmente canonizzata (si v. anche l’art. 112, comma 4). Utilizzando lo strumentario giuridico proprio del diritto privato, la decisione in commento (come pure il codice) non preclude formalmente l’actio damni per lesione di interessi legittimi in ipotesi di mancato esperimento dell’azione di annullamento. Tuttavia, rimarcando la necessità di apprezzare (recte, scrutinare) l’eventuale omissione dalla stessa come fatto preclusivo della risarcibilità dei danni finisce, sul piano operativo, per esigerla.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.