Lo studio analizza in via generale l’art 26 nel Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni che si occupa dello scambio di informazioni fra le competenti autorità fiscali degli Stati Contraenti. Tale collaborazione presenta una duplice finalità: da un lato essa è diretta a consentire la puntuale applicazione delle norme convenzionali, e dall’altro a prevenire e reprimere possibili evasioni fiscali. L’ambito di applicazione dello scambio di informazioni sulla base dell’art. 26 è molto ampio e si estende anche ad imposte e tasse non coperte dalla Convenzione oltre che a soggetti che non sono residenti dei due Stati Contraenti. In ogni caso, non sono contemplate ipotesi di scambio di informazioni coinvolgenti le autorità competenti di più di due Stati Contraenti. Sono oggetto di scambio, ad esempio, le informative circa le modifiche intervenute nella legislazione fiscale di uno dei due Stati, i risultati di inchieste, ispezioni, verifiche, nonché altre informazioni. Sono garantiti la riservatezza sui dati e sulle notizie apprese o fornite, il rispetto delle leggi e prassi interne dei singoli Stati, nonché la tutela dei segreti commerciali, industriali, professionali e, più in generale dell’ordine pubblico. Non costituisce invece una limitazione legittima allo scambio di informazioni il fatto che le informazioni destinate allo scambio siano detenute da istituti bancari.
L’articolo 26 nel Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni
GARBARINO, CARLO
2011
Abstract
Lo studio analizza in via generale l’art 26 nel Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni che si occupa dello scambio di informazioni fra le competenti autorità fiscali degli Stati Contraenti. Tale collaborazione presenta una duplice finalità: da un lato essa è diretta a consentire la puntuale applicazione delle norme convenzionali, e dall’altro a prevenire e reprimere possibili evasioni fiscali. L’ambito di applicazione dello scambio di informazioni sulla base dell’art. 26 è molto ampio e si estende anche ad imposte e tasse non coperte dalla Convenzione oltre che a soggetti che non sono residenti dei due Stati Contraenti. In ogni caso, non sono contemplate ipotesi di scambio di informazioni coinvolgenti le autorità competenti di più di due Stati Contraenti. Sono oggetto di scambio, ad esempio, le informative circa le modifiche intervenute nella legislazione fiscale di uno dei due Stati, i risultati di inchieste, ispezioni, verifiche, nonché altre informazioni. Sono garantiti la riservatezza sui dati e sulle notizie apprese o fornite, il rispetto delle leggi e prassi interne dei singoli Stati, nonché la tutela dei segreti commerciali, industriali, professionali e, più in generale dell’ordine pubblico. Non costituisce invece una limitazione legittima allo scambio di informazioni il fatto che le informazioni destinate allo scambio siano detenute da istituti bancari.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.