Uno Stato per esercitare la potestà impositiva, anche fuori del territorio dello Stato stesso, deve individuare con legge un criterio di collegamento tra la fattispecie impositiva e lo Stato stesso; si distingue così tra territorialità ed ultraterritorialità dell’imposizione. Dal punto di vista di uno Stato determinato – ad esempio l’Italia – i redditi tassabili sono: 1) i “redditi prodotti all’estero” dai soggetti residenti in que¬sto Stato, op¬pure 2) i ”redditi prodotti in Italia” da soggetti non residenti in questo stesso Stato. Nel caso 1) lo Stato in questione è denominato “Stato della residenza”, ha una potestà impositiva “illimitata” e tassa i redditi dei propri residenti ovun¬que essi siano prodotti (cd. “worldwide taxation” o “residence taxation”). Nel caso 2) lo Stato in questione è denominato “Stato della fonte”, ha una pote¬stà impositiva “limitata” e tassa i redditi dei non residenti soltanto se hanno la “fonte” nel territorio dello Stato stesso (cd. “source taxa¬tion”). Il criterio di collegamento personale esprime una connessione tra il contri¬buente e lo Stato espresso dal concetto di “residenza fiscale”. Il criterio di collegamento reale esprime una connessione tra le attività produttive di red¬dito del contribuente e lo Stato espresso dal concetto di “fonte del reddito”. Il “reddito transnazionale” è il reddito che deriva da una fattispecie che ha a) elementi di estraneità personali o reali rispetto ad uno Stato e dunque b) criteri di collegamento personali o reali rispetto ad un altro Stato (o più altri Stati). Le “norme formali” (interne) recano criteri di collegamento (personali o reali) ed indicano lo Stato della residenza e lo Stato della fonte. Lo Stato della residenza e lo Stato della fonte determinano il trattamento tributario della fattispecie. In relazione al reddito transnazionale vi è il concorso delle potestà impositiva dello Stato della residenza e dello Stato della fonte determinato dalle norme formali e dalle norme sostanziali (internazionali).
Aspetti generali delle norme relative alla tassazione del reddito transnazionale: dal concorso di potestà impositive alla proliferazione delle fonti
GARBARINO, CARLO
2011
Abstract
Uno Stato per esercitare la potestà impositiva, anche fuori del territorio dello Stato stesso, deve individuare con legge un criterio di collegamento tra la fattispecie impositiva e lo Stato stesso; si distingue così tra territorialità ed ultraterritorialità dell’imposizione. Dal punto di vista di uno Stato determinato – ad esempio l’Italia – i redditi tassabili sono: 1) i “redditi prodotti all’estero” dai soggetti residenti in que¬sto Stato, op¬pure 2) i ”redditi prodotti in Italia” da soggetti non residenti in questo stesso Stato. Nel caso 1) lo Stato in questione è denominato “Stato della residenza”, ha una potestà impositiva “illimitata” e tassa i redditi dei propri residenti ovun¬que essi siano prodotti (cd. “worldwide taxation” o “residence taxation”). Nel caso 2) lo Stato in questione è denominato “Stato della fonte”, ha una pote¬stà impositiva “limitata” e tassa i redditi dei non residenti soltanto se hanno la “fonte” nel territorio dello Stato stesso (cd. “source taxa¬tion”). Il criterio di collegamento personale esprime una connessione tra il contri¬buente e lo Stato espresso dal concetto di “residenza fiscale”. Il criterio di collegamento reale esprime una connessione tra le attività produttive di red¬dito del contribuente e lo Stato espresso dal concetto di “fonte del reddito”. Il “reddito transnazionale” è il reddito che deriva da una fattispecie che ha a) elementi di estraneità personali o reali rispetto ad uno Stato e dunque b) criteri di collegamento personali o reali rispetto ad un altro Stato (o più altri Stati). Le “norme formali” (interne) recano criteri di collegamento (personali o reali) ed indicano lo Stato della residenza e lo Stato della fonte. Lo Stato della residenza e lo Stato della fonte determinano il trattamento tributario della fattispecie. In relazione al reddito transnazionale vi è il concorso delle potestà impositiva dello Stato della residenza e dello Stato della fonte determinato dalle norme formali e dalle norme sostanziali (internazionali).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.