Il contributo riguarda le nozioni di stabile organizzazione (“S.O.”), forza di attrazione della S.O., e trattamento isolato delle categorie di reddito (per individuare lo Stato della fonte). Nel diritto interno S.O. è adottata come criterio di collegamento reale dall’art. 23, TUIR e dall’art. 7 del Modello OCSE, ed è definita dall’art. 5 del Modello OCSE e dall’art. 162, TUIR. Queste norme formali tributarie individuano la fonte del reddito all’interno del territorio dello Stato nella misura in cui esso derivi dalla S.O. In base all’art. 7 del Modello OCSE in relazione agli utili di impresa transnazionali vi è la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, salvo che tuttavia il soggetto operi nell’altro Stato mediante S.O. In tale ipotesi si verifica potestà impositiva concorrente dello Stato della residenza e dello Stato della fonte. L’art. 5 (1) del Modello OCSE dispone che l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa svolge in tutto o in parte la sua attività ed individua una elencazione positiva e negativa dei casi di “stabile organizzazione materiale” (“S.O.M.”, paragrafi 2, 3, 4,), nonché una nozione di “stabile organizzazione personale” (“S.O.P.”, paragrafi 5 e 6). L’art. 162, comma 1, TUIR, si allinea (con lacune varianti) alla nozione di S.O. del Modello OCSE, alla quale si conforma la rete convenzionale dell’Italia. La S.O.M. si caratterizza in base ad elementi oggettivi, soggettivi e funzionali. In sintesi:i requisiti oggettivi si riferiscono alla localizzazione dell’installazione d’affari e sono la individuabilità di essa in un luogo circoscritto e la fissità;i requisiti soggettivi afferiscono ai rapporti che permettono di ricollegare la sede fissa al soggetto non residente e sono la disponibilità della S.O.M. da parte dell’impresa estera, la permanenza della S.O.M., la stabilità della S.O.M.; i requisiti funzionali, attengono alla effettiva connessione della installazione all’esercizio dell’impresa estera, ed alla idoneità produttiva della installazione stessa. a cd. “stabile organizzazione personale” (“S.O.P.”) si verifica nei casi in cui la casa madre svolge la propria attività del territorio estero dello Stato della fonte avvalendosi di un rappresentante od “agente” non-indipendente. Mentre ai redditi d’impresa è applicabile il criterio di collegamento della S.O., le altre categorie di reddito sono disciplinate dalle norme loro proprie e ad esse sono applicabili i relativi criteri di collegamento (cd. “trattamento isolato”). La “forza di attrazione” è la forza attrattiva che la S.O. esercita su categorie di reddito che altrimenti sarebbero oggetto di trattamento isolato. Vi è forza di attrazione “piena” ovvero “limitata” a seconda che essa abbia ad oggetto tutti ovvero alcuni redditi isolati.

Stabile organizzazione (nel diritto tributario comunitario)

GARBARINO, CARLO
2009

Abstract

Il contributo riguarda le nozioni di stabile organizzazione (“S.O.”), forza di attrazione della S.O., e trattamento isolato delle categorie di reddito (per individuare lo Stato della fonte). Nel diritto interno S.O. è adottata come criterio di collegamento reale dall’art. 23, TUIR e dall’art. 7 del Modello OCSE, ed è definita dall’art. 5 del Modello OCSE e dall’art. 162, TUIR. Queste norme formali tributarie individuano la fonte del reddito all’interno del territorio dello Stato nella misura in cui esso derivi dalla S.O. In base all’art. 7 del Modello OCSE in relazione agli utili di impresa transnazionali vi è la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, salvo che tuttavia il soggetto operi nell’altro Stato mediante S.O. In tale ipotesi si verifica potestà impositiva concorrente dello Stato della residenza e dello Stato della fonte. L’art. 5 (1) del Modello OCSE dispone che l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa svolge in tutto o in parte la sua attività ed individua una elencazione positiva e negativa dei casi di “stabile organizzazione materiale” (“S.O.M.”, paragrafi 2, 3, 4,), nonché una nozione di “stabile organizzazione personale” (“S.O.P.”, paragrafi 5 e 6). L’art. 162, comma 1, TUIR, si allinea (con lacune varianti) alla nozione di S.O. del Modello OCSE, alla quale si conforma la rete convenzionale dell’Italia. La S.O.M. si caratterizza in base ad elementi oggettivi, soggettivi e funzionali. In sintesi:i requisiti oggettivi si riferiscono alla localizzazione dell’installazione d’affari e sono la individuabilità di essa in un luogo circoscritto e la fissità;i requisiti soggettivi afferiscono ai rapporti che permettono di ricollegare la sede fissa al soggetto non residente e sono la disponibilità della S.O.M. da parte dell’impresa estera, la permanenza della S.O.M., la stabilità della S.O.M.; i requisiti funzionali, attengono alla effettiva connessione della installazione all’esercizio dell’impresa estera, ed alla idoneità produttiva della installazione stessa. a cd. “stabile organizzazione personale” (“S.O.P.”) si verifica nei casi in cui la casa madre svolge la propria attività del territorio estero dello Stato della fonte avvalendosi di un rappresentante od “agente” non-indipendente. Mentre ai redditi d’impresa è applicabile il criterio di collegamento della S.O., le altre categorie di reddito sono disciplinate dalle norme loro proprie e ad esse sono applicabili i relativi criteri di collegamento (cd. “trattamento isolato”). La “forza di attrazione” è la forza attrattiva che la S.O. esercita su categorie di reddito che altrimenti sarebbero oggetto di trattamento isolato. Vi è forza di attrazione “piena” ovvero “limitata” a seconda che essa abbia ad oggetto tutti ovvero alcuni redditi isolati.
2009
9788859803003
DIGESTO
Garbarino, Carlo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/3715431
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