La norma in esame prevede un trattamento particolare per le società con azioni quotate in borsa circa le comunicazioni di cui al comma 6 dell' art. 2; l'autore ne illustra i motivi, osservando, fra l' altro, che l' art. 3 si riferisce alle società "con azioni quotate in borsa, ma che tuttavia non vede quali ostacoli vi siano ad estendere, in forza dell' art. 2 comma 2 (secondo il quale i listini del mercato ristretto "fanno stato ai vari effetti di legge") la previsione dell' art. 3 anche alle società con azioni quotate, appunto, al mercato ristretto.
Commento art.3 testo coordinato l.5 agosto 1981, n.416 e l.30 aprile 1983, n.137 (disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria)
MARCHETTI, PIERGAETANO
1983
Abstract
La norma in esame prevede un trattamento particolare per le società con azioni quotate in borsa circa le comunicazioni di cui al comma 6 dell' art. 2; l'autore ne illustra i motivi, osservando, fra l' altro, che l' art. 3 si riferisce alle società "con azioni quotate in borsa, ma che tuttavia non vede quali ostacoli vi siano ad estendere, in forza dell' art. 2 comma 2 (secondo il quale i listini del mercato ristretto "fanno stato ai vari effetti di legge") la previsione dell' art. 3 anche alle società con azioni quotate, appunto, al mercato ristretto.File in questo prodotto:
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