Gli artt. 2427 e 2428 del codice civile prescrivono l'inclusione nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione di informazioni relative al valore ed alle caratteristiche degli strumenti finanziari e degli strumenti derivati posseduti dalla società. Lo scritto precisa la nozione di strumento finanziario accolta dal legislatore e chiarisce il concetto di fair value ed i criteri impiegati nella sua determinazione. Gli Autori illustrano inoltre il contenuto delle informazioni che devono essere offerte nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Il disposto dell’art. 2427-bis: le informazioni relative al valore equo fair value degli strumenti finanziari. Gli oneri informativi ex art. 2427-bis
STRAMPELLI, GIOVANNI
2006
Abstract
Gli artt. 2427 e 2428 del codice civile prescrivono l'inclusione nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione di informazioni relative al valore ed alle caratteristiche degli strumenti finanziari e degli strumenti derivati posseduti dalla società. Lo scritto precisa la nozione di strumento finanziario accolta dal legislatore e chiarisce il concetto di fair value ed i criteri impiegati nella sua determinazione. Gli Autori illustrano inoltre il contenuto delle informazioni che devono essere offerte nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.File in questo prodotto:
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