Il contributo ripropone il testo - riveduto, aggiornato ed annotato - della relazione introduttiva del prof. Alessandri, al XXV Convegno di studio Enrico de Nicola, organizzato dal CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE e dall’UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, sul tema Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, svoltosi a Milano il 14 e 15 marzo 2008. Il Convegno si proponeva come occasione per discutere sul ruolo della giustizia penale nella regolamentazione dell’attività d’impresa, con giuristi di varia estrazione ed economisti, italiani e stranieri. Il prof. Alessandri ha premesso l’esigenza di effettuare in questo settore ricerche ampie, che osservino le esperienze giuridiche di altri ordinamenti, non limitate all’analisi del diritto positivo, ma comprendenti una verifica fattuale della realtà. L’impressione che si ricava è quella di trovarsi in una fase ‘magmatica’, caratterizzata da continui mutamenti e ripetuti aggiustamenti e ciò rende difficile tentare un bilancio. La cronaca riporta una pluralità di scandali finanziari, in Italia ed all’estero, delineando uno scenario di crisi densa di aggressività e gravida di ulteriori pericoli. Se guardiamo alle ‘regole’ italiane, si assiste all’introduzione di alcune novità come la class action e le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ma la realtà appare assai complessa, poiché la percezione empirica suggerisce infatti una cospicua inefficienza dell’enforcement. Manca però una conferma dalle statistiche che, nel nostro paese, appaiono del tutto inattendibili o inesistenti. La situazione negli Stati Uniti presenta, invece, un arsenale penale molto forte, che propizia un enforcement aggressivo, talora con qualche venatura puritana. Da simili premesse emerge una fatale conclusione. I rimedi e le sanzioni hanno mostrato scarsa efficacia deterrente e non sono quindi serviti a frenare fenomeni di aggressione spietata nei e ai mercati, né all’incolumità - individuale e collettiva - e all’ambiente: appare essenziale una rifondazione del sistema. Un’attenta ricostruzione storica, che risalga fino alle disposizioni ottocentesche, consente di cogliere le vecchie architravi del diritto penale dell’impresa, solo in parte rimaneggiate con operazioni di mera manutenzione poco più che ordinaria. Sul piano culturale è cruciale - un vero spartiacque - l’opera di SUTHERLAND – vera e propria pietra miliare in questo settore. Le tappe fondamentali più recenti sono riconducibili alla riforma del 1974, cui si deve l’istituzione della Consob, a quella del 1991, che ha introdotto il reato di insider trading e a quella del 2001, con il riconoscimento della responsabilità amministrativa dell’ente; ma non va trascurata la ‘demolizione’ del 2002 in materia di reati societari, fonte di squilibri e oasi di impunità. Il campo è attualmente percorso da crisi anche sul fronte dei principi generali del diritto penale: causalità, dolo (che va progressivamente ‘evaporandosi’), concorso di persone e figure associative, colpa (che si oggettivizza sempre più): il sistema penale economico che esce da questo quadro appare come un sottosistema eccentrico rispetto alle garanzie fondamentali. Le istanze contemporanee propongono moduli repressivi, attraverso la richiesta di punizioni dure per placare il pubblico, con una rimonta dell’irrazionalismo. Negli Stati Uniti il duro enforcement svela l’apparente paradosso punitivo, nel quale gli agreements – accordi dell’ente con il prosecutor sull’esercizio dell’azione penale - costituiscono tappe obbligate, che comportano però la ‘consegna’ al pubblico ministero degli individui, con una sorta di decentramento del controllo. Anche in Italia la situazione non è dissimile, sebbene accordi del genere siano conclusi nelle stanze dei pubblici ministeri, contribuendo così a delineare un quadro della ‘giustizia penale’ fortemente preoccupata dalla ‘redistribuzione del bottino’. Il rimedio non può consistere nella valorizzazione di una indefinita ‘etica degli affari’; occorre piuttosto costruire un sistema razionale ed efficace, che, a differenza di quanto avvenuto fino a questo momento, abbia anche un solido fondamento criminologica e prasseologico.

Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro. Un'introduzione.

ALESSANDRI, ALBERTO
2008

Abstract

Il contributo ripropone il testo - riveduto, aggiornato ed annotato - della relazione introduttiva del prof. Alessandri, al XXV Convegno di studio Enrico de Nicola, organizzato dal CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE e dall’UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, sul tema Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, svoltosi a Milano il 14 e 15 marzo 2008. Il Convegno si proponeva come occasione per discutere sul ruolo della giustizia penale nella regolamentazione dell’attività d’impresa, con giuristi di varia estrazione ed economisti, italiani e stranieri. Il prof. Alessandri ha premesso l’esigenza di effettuare in questo settore ricerche ampie, che osservino le esperienze giuridiche di altri ordinamenti, non limitate all’analisi del diritto positivo, ma comprendenti una verifica fattuale della realtà. L’impressione che si ricava è quella di trovarsi in una fase ‘magmatica’, caratterizzata da continui mutamenti e ripetuti aggiustamenti e ciò rende difficile tentare un bilancio. La cronaca riporta una pluralità di scandali finanziari, in Italia ed all’estero, delineando uno scenario di crisi densa di aggressività e gravida di ulteriori pericoli. Se guardiamo alle ‘regole’ italiane, si assiste all’introduzione di alcune novità come la class action e le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ma la realtà appare assai complessa, poiché la percezione empirica suggerisce infatti una cospicua inefficienza dell’enforcement. Manca però una conferma dalle statistiche che, nel nostro paese, appaiono del tutto inattendibili o inesistenti. La situazione negli Stati Uniti presenta, invece, un arsenale penale molto forte, che propizia un enforcement aggressivo, talora con qualche venatura puritana. Da simili premesse emerge una fatale conclusione. I rimedi e le sanzioni hanno mostrato scarsa efficacia deterrente e non sono quindi serviti a frenare fenomeni di aggressione spietata nei e ai mercati, né all’incolumità - individuale e collettiva - e all’ambiente: appare essenziale una rifondazione del sistema. Un’attenta ricostruzione storica, che risalga fino alle disposizioni ottocentesche, consente di cogliere le vecchie architravi del diritto penale dell’impresa, solo in parte rimaneggiate con operazioni di mera manutenzione poco più che ordinaria. Sul piano culturale è cruciale - un vero spartiacque - l’opera di SUTHERLAND – vera e propria pietra miliare in questo settore. Le tappe fondamentali più recenti sono riconducibili alla riforma del 1974, cui si deve l’istituzione della Consob, a quella del 1991, che ha introdotto il reato di insider trading e a quella del 2001, con il riconoscimento della responsabilità amministrativa dell’ente; ma non va trascurata la ‘demolizione’ del 2002 in materia di reati societari, fonte di squilibri e oasi di impunità. Il campo è attualmente percorso da crisi anche sul fronte dei principi generali del diritto penale: causalità, dolo (che va progressivamente ‘evaporandosi’), concorso di persone e figure associative, colpa (che si oggettivizza sempre più): il sistema penale economico che esce da questo quadro appare come un sottosistema eccentrico rispetto alle garanzie fondamentali. Le istanze contemporanee propongono moduli repressivi, attraverso la richiesta di punizioni dure per placare il pubblico, con una rimonta dell’irrazionalismo. Negli Stati Uniti il duro enforcement svela l’apparente paradosso punitivo, nel quale gli agreements – accordi dell’ente con il prosecutor sull’esercizio dell’azione penale - costituiscono tappe obbligate, che comportano però la ‘consegna’ al pubblico ministero degli individui, con una sorta di decentramento del controllo. Anche in Italia la situazione non è dissimile, sebbene accordi del genere siano conclusi nelle stanze dei pubblici ministeri, contribuendo così a delineare un quadro della ‘giustizia penale’ fortemente preoccupata dalla ‘redistribuzione del bottino’. Il rimedio non può consistere nella valorizzazione di una indefinita ‘etica degli affari’; occorre piuttosto costruire un sistema razionale ed efficace, che, a differenza di quanto avvenuto fino a questo momento, abbia anche un solido fondamento criminologica e prasseologico.
2008
9788814144134
Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro.
Alessandri, Alberto
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/1569391
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