L'art. 2500-ter disciplina la trasformazione cd. progressiva di una società di persone in una società di capitali volta a realizzare il passaggio di un modello societario semplice, concentrato soprattutto sul ruolo delle persone fisiche dei soci, al modello organizzativo più complesso previsto per le società di capitali. L’operazione può essere idealmente suddivisa nei due aspetti che ne scandiscono il procedimento, ossia il momento della decisione di trasformazione e la formazione del capitale della società che ne costituisce il modello di “arrivo”, entrambe analizzate dallo scritto. In relazione, in particolare, alle “nuove” norme sulla formazione del capitale, esse riflettono, con ogni probabilità, il tentativo di superare le incertezze relative alla determinazione dei valori nel primo bilancio post-trasformazione, senza dover applicare il principio di continuità anche ai valori di iscrizione delle attività e della passività post-trasformazione, e dunque ammettendo, entro certi limiti, nuove valutazioni - ed in particolare rivalutazioni - dei valori storici di iscrizione.

Trasformazione di società di persone. Commento all’articolo 2500-ter

MOSCA, MARIA CHIARA
2006

Abstract

L'art. 2500-ter disciplina la trasformazione cd. progressiva di una società di persone in una società di capitali volta a realizzare il passaggio di un modello societario semplice, concentrato soprattutto sul ruolo delle persone fisiche dei soci, al modello organizzativo più complesso previsto per le società di capitali. L’operazione può essere idealmente suddivisa nei due aspetti che ne scandiscono il procedimento, ossia il momento della decisione di trasformazione e la formazione del capitale della società che ne costituisce il modello di “arrivo”, entrambe analizzate dallo scritto. In relazione, in particolare, alle “nuove” norme sulla formazione del capitale, esse riflettono, con ogni probabilità, il tentativo di superare le incertezze relative alla determinazione dei valori nel primo bilancio post-trasformazione, senza dover applicare il principio di continuità anche ai valori di iscrizione delle attività e della passività post-trasformazione, e dunque ammettendo, entro certi limiti, nuove valutazioni - ed in particolare rivalutazioni - dei valori storici di iscrizione.
2006
88 239 35097
P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari,
Trasformazione, fusione, scissione. Commentario alla riforma delle società
Mosca, MARIA CHIARA
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