Il Tribunale di primo grado riconosce, almeno sul piano teorico-astratto, la possibilità di registrare un segno olfattivo quale marchio commerciale, ma non giudica idonee alla riproducibilità grafica la descrizione verbale del profumo, né la raffigurazione grafica del frutto che lo emana; perciò nel caso di specie il giudice europeo di primo grado nega la registrazione dell'odore di fragola matura come marchio di impresa.

Il consumatore può essere “preso” per il naso?

VEDASCHI, ARIANNA
2006

Abstract

Il Tribunale di primo grado riconosce, almeno sul piano teorico-astratto, la possibilità di registrare un segno olfattivo quale marchio commerciale, ma non giudica idonee alla riproducibilità grafica la descrizione verbale del profumo, né la raffigurazione grafica del frutto che lo emana; perciò nel caso di specie il giudice europeo di primo grado nega la registrazione dell'odore di fragola matura come marchio di impresa.
2006
Vedaschi, Arianna
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