Nell’articolo, dopo una breve premessa sui principi che ispirano il diritto penale minorile, l’Autrice si concentra sull’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, che costituisce una forma di probation applicabile agli imputati minorenni di reati anche molto gravi. Sebbene debba riconoscersi che, con tale istituto, il legislatore italiano abbia realizzato nel processo penale minorile quel difficile bilanciamento fra il principio di adeguatezza alle esigenze educative del minore ed il pieno rispetto delle esigenze di garanzia del diritto penale, sostanziale e processuale, deve anche essere rilevata l’ampia discrezionalità attribuita al giudice nella valutazione circa l’applicabilità o meno della messa alla prova. La disciplina infatti non prevede indicazioni precise e univoche sui presupposti e sui contenuti di questo istituto. La dottrina e la giurisprudenza hanno tentato di colmare tale vuoto introducendo, in via interpretativa, alcuni presupposti per la concedibilità della messa alla prova, al fine anche di circoscrivere l’utilizzo di tale istituto ai casi in cui l’esito positivo della prova appaia più probabile. In effetti, deve ammettersi senza dubbio l’esistenza di alcuni limiti ‘impliciti’ per la concedibilità del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova: l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato e la prognosi favorevole circa l’evoluzione della sua personalità attraverso il “progetto d’intervento” attuabile nei suoi confronti nel periodo di prova. Deve al contrario essere rigettata l’impostazione di coloro che ritengono esistenti ulteriori limiti ‘taciti’ come ad esempio il consenso dell’imputato, la sua confessione, la minore età al momento della sospensione, l’occasionalità dell’episodio criminoso ecc. In particolare, l’Autrice illustra approfonditamente il problema della confessione del minore, soffermandosi sulle ragioni che inducono ad escludere che questa possa costituire un presupposto necessario ai fini dell’applicazione della sospensione del processo con messa alla prova.

La confessione del minore e la sospensione del processo con messa alla prova

MIEDICO, MELISSA
2000

Abstract

Nell’articolo, dopo una breve premessa sui principi che ispirano il diritto penale minorile, l’Autrice si concentra sull’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, che costituisce una forma di probation applicabile agli imputati minorenni di reati anche molto gravi. Sebbene debba riconoscersi che, con tale istituto, il legislatore italiano abbia realizzato nel processo penale minorile quel difficile bilanciamento fra il principio di adeguatezza alle esigenze educative del minore ed il pieno rispetto delle esigenze di garanzia del diritto penale, sostanziale e processuale, deve anche essere rilevata l’ampia discrezionalità attribuita al giudice nella valutazione circa l’applicabilità o meno della messa alla prova. La disciplina infatti non prevede indicazioni precise e univoche sui presupposti e sui contenuti di questo istituto. La dottrina e la giurisprudenza hanno tentato di colmare tale vuoto introducendo, in via interpretativa, alcuni presupposti per la concedibilità della messa alla prova, al fine anche di circoscrivere l’utilizzo di tale istituto ai casi in cui l’esito positivo della prova appaia più probabile. In effetti, deve ammettersi senza dubbio l’esistenza di alcuni limiti ‘impliciti’ per la concedibilità del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova: l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato e la prognosi favorevole circa l’evoluzione della sua personalità attraverso il “progetto d’intervento” attuabile nei suoi confronti nel periodo di prova. Deve al contrario essere rigettata l’impostazione di coloro che ritengono esistenti ulteriori limiti ‘taciti’ come ad esempio il consenso dell’imputato, la sua confessione, la minore età al momento della sospensione, l’occasionalità dell’episodio criminoso ecc. In particolare, l’Autrice illustra approfonditamente il problema della confessione del minore, soffermandosi sulle ragioni che inducono ad escludere che questa possa costituire un presupposto necessario ai fini dell’applicazione della sospensione del processo con messa alla prova.
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