L'A. condivide la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecco nega la sussistenza del reato di calunnia nella condotta del difensore che, presentando uno scritto difensivo nell'interesse della parte assistita, critica aspramente una consulenza tecnica d'ufficio, sulla scorta di due relazioni tecniche dei consulenti di parte. Secondo l'A. la decisione fa leva sul dolo generico richiesto dal delitto di calunnia per giungere alla pronuncia assolutoria, assumendo che il difensore, esercitando il proprio mandato, si è limitato a riproporre le considerazioni dei consulenti tecnici, ritenendo che in uno schema di tal genere dovesse necessariamente escludersi la rappresentazione in termini di certezza della "innocenza" del consulente dell'ufficio, al quale era stata attribuita una condotta oggettivamente illecita e penalmente rilevante.
Attività difensiva e delitto di calunnia: una linea di confine senza ombre? (Nota a Trib. Lecco 22 ottobre 2002)
MUCCIARELLI, FRANCESCO
2003
Abstract
L'A. condivide la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecco nega la sussistenza del reato di calunnia nella condotta del difensore che, presentando uno scritto difensivo nell'interesse della parte assistita, critica aspramente una consulenza tecnica d'ufficio, sulla scorta di due relazioni tecniche dei consulenti di parte. Secondo l'A. la decisione fa leva sul dolo generico richiesto dal delitto di calunnia per giungere alla pronuncia assolutoria, assumendo che il difensore, esercitando il proprio mandato, si è limitato a riproporre le considerazioni dei consulenti tecnici, ritenendo che in uno schema di tal genere dovesse necessariamente escludersi la rappresentazione in termini di certezza della "innocenza" del consulente dell'ufficio, al quale era stata attribuita una condotta oggettivamente illecita e penalmente rilevante.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.