L'A. non condivide la sentenza in epigrafe con cui la Corte d'Appello di Milano dichiara che l'omissione è condizione dell'evento quando, secondo le leggi scientifiche, era molto probabile che, se fosse stata tenuta la condotta dovuta, l'evento non si sarebbe verificato, e che per individuare la condotta che avrebbe dovuto essere tenuta in caso di delitto colposo omissivo, nel caso di specie, occorre far riferimento all'art. 21 d.P.R. 303/56. Secondo l'A. la decisione affronta soltanto un aspetto della causalità, e cioè quello concernente la causalità generale, mentre vi sono situazioni nelle quali è necessario accertare non soltanto la spiegazione causale dell'evento, bensì anche se e quale condotta umana sarebbe stata impeditiva di quel medesimo evento: e questa è l'ipotesi della c.d. causalità omissiva (o impeditiva) regolata dall'art. 40 c.p. comma 1.
Ancora in tema di colpa e causalità: la condotta impeditiva e la sua individuazione (Nota a App. Milano sez. I, 9 aprile 2001)
MUCCIARELLI, FRANCESCO
2002
Abstract
L'A. non condivide la sentenza in epigrafe con cui la Corte d'Appello di Milano dichiara che l'omissione è condizione dell'evento quando, secondo le leggi scientifiche, era molto probabile che, se fosse stata tenuta la condotta dovuta, l'evento non si sarebbe verificato, e che per individuare la condotta che avrebbe dovuto essere tenuta in caso di delitto colposo omissivo, nel caso di specie, occorre far riferimento all'art. 21 d.P.R. 303/56. Secondo l'A. la decisione affronta soltanto un aspetto della causalità, e cioè quello concernente la causalità generale, mentre vi sono situazioni nelle quali è necessario accertare non soltanto la spiegazione causale dell'evento, bensì anche se e quale condotta umana sarebbe stata impeditiva di quel medesimo evento: e questa è l'ipotesi della c.d. causalità omissiva (o impeditiva) regolata dall'art. 40 c.p. comma 1.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.