L’Autore analizza il testo della riforma del diritto penale societario licenziato dalla Commissione Vietti, in attuazione dell'art. 11 l. 366/2001, rilevando criticamente come, attraverso un’incontestabile inversione metodologica, la parte penalistica abbia visto la luce prima che fosse stata elaborata la nuova disciplina civilistica delle società di capitali e cooperative. Nel complesso, la riforma del diritto penale societario si caratterizza per ampie zone di irrazionalità e di inefficacia. Il nuovo diritto penale societario sembra infatti aver abbandonato il presidio di vaste aree e, laddove rimane presente, risulta molto meno temibile, con il risultato di una bassissima efficacia deterrente. Il frequente inserimento del “danno patrimoniale” nelle superstiti figure societarie e la diffusa presenza della querela, insieme alla previsione di comportamenti ripristinatori con efficacia estintiva della punibilità, esprimono una scelta decisa a favore di una marcata accentuazione della natura patrimoniale, privatistica, degli interessi e, quindi, della direzione delle offese. In una prospettiva razionale, precisa l’Autore, la deflazione penalistica è un risultato sicuramente da perseguire, ma a condizione che gli interessi ai quali è sottratta la tutela penale siano consegnati al presidio di rimedi alternativi di sicura efficacia (cd. principio di sussidiarietà) e che non si creino situazioni di squilibrio sanzionatorio all’interno del sistema penale.

Simbolico e reale nella riforma del diritto penale societario

ALESSANDRI, ALBERTO
2002

Abstract

L’Autore analizza il testo della riforma del diritto penale societario licenziato dalla Commissione Vietti, in attuazione dell'art. 11 l. 366/2001, rilevando criticamente come, attraverso un’incontestabile inversione metodologica, la parte penalistica abbia visto la luce prima che fosse stata elaborata la nuova disciplina civilistica delle società di capitali e cooperative. Nel complesso, la riforma del diritto penale societario si caratterizza per ampie zone di irrazionalità e di inefficacia. Il nuovo diritto penale societario sembra infatti aver abbandonato il presidio di vaste aree e, laddove rimane presente, risulta molto meno temibile, con il risultato di una bassissima efficacia deterrente. Il frequente inserimento del “danno patrimoniale” nelle superstiti figure societarie e la diffusa presenza della querela, insieme alla previsione di comportamenti ripristinatori con efficacia estintiva della punibilità, esprimono una scelta decisa a favore di una marcata accentuazione della natura patrimoniale, privatistica, degli interessi e, quindi, della direzione delle offese. In una prospettiva razionale, precisa l’Autore, la deflazione penalistica è un risultato sicuramente da perseguire, ma a condizione che gli interessi ai quali è sottratta la tutela penale siano consegnati al presidio di rimedi alternativi di sicura efficacia (cd. principio di sussidiarietà) e che non si creino situazioni di squilibrio sanzionatorio all’interno del sistema penale.
2002
Alessandri, Alberto
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/51139
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact