Gli art. 43,49 e 86 TCE, nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione sulla base della nazionalità e trasparenza non ostano a una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l'intero capitale, a condizione che l'ente pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ejnte che la detiene.
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Titolo: | ANAV – Carbotermo: nota a sentenza Corte di giustizia delle Comunità europee (prima sezione). Sentenze 6 aprile 2006, causa C-410/04, Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) c. Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA, e 11 maggio 2006, causa C-340/04, Carbotermo SpA, Consorzio Alisei c. Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA. |
Data di pubblicazione: | 2006 |
Autori: | |
Autori: | Ferrari, GIUSEPPE FRANCO |
Rivista: | DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO |
Abstract: | Gli art. 43,49 e 86 TCE, nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione sulla base della nazionalità e trasparenza non ostano a una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l'intero capitale, a condizione che l'ente pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ejnte che la detiene. |
Appare nelle tipologie: | 05 - Case Notes (only for IUS Department) / Note a sentenza |
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