Chi, con le sue ricerche scientifiche, ha contribuiot a far emergere la presenza di potenzialità nocive alla salute umana, in un farmaco sottoposto alla procedura autorizzatoria per l'immissione del farmaco medesimo sul mercato, non è titolare di un interesse giuridico tutelabile dinanzi alla giurisdizione comunitaria; e ciò sia quando agisce per proteggere la salute pubblica, sia quando agisce per difendere la propria reputazione professionale. Conseguenza ne è l'improcedibilità del ricorso proposto avverso il procedimento col quale la Commissione delle Comunità europee ha autorizzato la commercializzazione del medicinale. Invero parti processuali sono unicamente chi ha chiesto il provvedimento autorizzatorio e l'organo che ha competenza a rilasciarlo; tanto più se, come nella fattispecie, le osservazioni prospettate dallo studioso contrario all'impiego del medicinale destinato al commercio siano state debitamente considerate in sede istruttoria. Né la ritenuta loro infondatezza, attese le cautele imposte per la fabbricazione, la vendita e l'impiego del farmaco, può ledere la reputazione professionale di qualcuno, non essendo siffatto profilo uno degli elementi che la Commissione deve tenere in conto quando è richiesta di autorizzare il commercio di un medicinale per uso umano.
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Titolo: | Il diritto farmaceutico crocevia della giurisprudenza europea |
Data di pubblicazione: | 2004 |
Autori: | |
Autori: | Ferrari, GIUSEPPE FRANCO |
Rivista: | DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO |
Abstract: | Chi, con le sue ricerche scientifiche, ha contribuiot a far emergere la presenza di potenzialità nocive alla salute umana, in un farmaco sottoposto alla procedura autorizzatoria per l'immissione del farmaco medesimo sul mercato, non è titolare di un interesse giuridico tutelabile dinanzi alla giurisdizione comunitaria; e ciò sia quando agisce per proteggere la salute pubblica, sia quando agisce per difendere la propria reputazione professionale. Conseguenza ne è l'improcedibilità del ricorso proposto avverso il procedimento col quale la Commissione delle Comunità europee ha autorizzato la commercializzazione del medicinale. Invero parti processuali sono unicamente chi ha chiesto il provvedimento autorizzatorio e l'organo che ha competenza a rilasciarlo; tanto più se, come nella fattispecie, le osservazioni prospettate dallo studioso contrario all'impiego del medicinale destinato al commercio siano state debitamente considerate in sede istruttoria. Né la ritenuta loro infondatezza, attese le cautele imposte per la fabbricazione, la vendita e l'impiego del farmaco, può ledere la reputazione professionale di qualcuno, non essendo siffatto profilo uno degli elementi che la Commissione deve tenere in conto quando è richiesta di autorizzare il commercio di un medicinale per uso umano. |
Appare nelle tipologie: | 05 - Case Notes (only for IUS Department) / Note a sentenza |