In merito al dibattito relativo alla responsabilità dell'amministrazione, gli A., pur evidenziando l'importanza delle sentenze 500 e 501, pronunciate nel 1999 dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, in seguito ad un'analisi sommaria della giurisprudenza più recente, giudicano altrettanto importante la scelta del legislatore di estendere lo spettro della giurisdizione esclusiva. Riguardo alla responsabilità da contatto amministrativo, nonostante si tratteggi, in ambito giurisprudenziale e dottrinale, un modello di illecito che ricalca alcuni profili di quello contrattuale, a giudizio degli A., tale modello non si distacca, anche in forza delle sentenze in epigrafe, dall'illecito precontrattuale o extracontrattuale. Un ulteriore assioma che gli A. sostengono essere scalfito è quello della presunzione di legittimità dell'azione amministrativa, sostituito, nel settore in esame, da quello della presunzione di colpevolezza dell'amministrazione. Da parte degli A. si sollevano, inoltre dubbi legati all'individuazione della fonte dell'obbligazione ed al proficuo impiego della costruzione nell'ambito della lesione degli interessi procedimentali, ritenendo opportuno che si spieghi come la violazione di norme procedimentali possa automaticamente far sorgere una pretesa risarcitoria in capo al privato. Gli A. attendono dunque ulteriori affinamenti, soprattutto teorici, riconoscendo peraltro che la costruzione in esame, molto acuta, ha l'indubbio merito di disvelare il fatto che la posizione dell'amministrazione nei confronti del privato non può essere assimilata a quella del generico terzo.
Responsabilità da contatto: profili problematici.
FRACCHIA, FABRIZIO
2002
Abstract
In merito al dibattito relativo alla responsabilità dell'amministrazione, gli A., pur evidenziando l'importanza delle sentenze 500 e 501, pronunciate nel 1999 dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, in seguito ad un'analisi sommaria della giurisprudenza più recente, giudicano altrettanto importante la scelta del legislatore di estendere lo spettro della giurisdizione esclusiva. Riguardo alla responsabilità da contatto amministrativo, nonostante si tratteggi, in ambito giurisprudenziale e dottrinale, un modello di illecito che ricalca alcuni profili di quello contrattuale, a giudizio degli A., tale modello non si distacca, anche in forza delle sentenze in epigrafe, dall'illecito precontrattuale o extracontrattuale. Un ulteriore assioma che gli A. sostengono essere scalfito è quello della presunzione di legittimità dell'azione amministrativa, sostituito, nel settore in esame, da quello della presunzione di colpevolezza dell'amministrazione. Da parte degli A. si sollevano, inoltre dubbi legati all'individuazione della fonte dell'obbligazione ed al proficuo impiego della costruzione nell'ambito della lesione degli interessi procedimentali, ritenendo opportuno che si spieghi come la violazione di norme procedimentali possa automaticamente far sorgere una pretesa risarcitoria in capo al privato. Gli A. attendono dunque ulteriori affinamenti, soprattutto teorici, riconoscendo peraltro che la costruzione in esame, molto acuta, ha l'indubbio merito di disvelare il fatto che la posizione dell'amministrazione nei confronti del privato non può essere assimilata a quella del generico terzo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.