È dubbia la validità di un contratto di apertura di una linea di credito rotativa che sia esito di un accordo promosso e sottoscritto da un agente in attività finanziaria, il quale non risulti iscritto in apposito albo. La tesi di maggioranza, accolta dalla Corte di cassazione, rivendica la nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa (art. 1418, comma 1, c.c.). Il saggio esamina criticamente tale soluzione e ne prospetta una di segno diverso: il contratto concluso fra banca e cliente per il tramite di un soggetto non autorizzato risulta annullabile; se invece il cliente è consumatore, la nullità opera a suo vantaggio alla luce della finalità della normativa violata. Devono essere restituite le pre stazioni eseguite allorché il contratto risulti inefficace. Poiché tuttavia, secondo la norma tiva ratione temporis applicabile, l’agente non iscritto può svolgere la propria attività quando essa consista nella «distribuzione di carte di pagamento», tale soggetto dovrebbe reputarsi autorizzato: la carta a credito rotativo è da ricondurre a quelle di pagamento.

Norma imperativa, invalidità del contratto e credito rotativo

Buonanno, Luigi
2026

Abstract

È dubbia la validità di un contratto di apertura di una linea di credito rotativa che sia esito di un accordo promosso e sottoscritto da un agente in attività finanziaria, il quale non risulti iscritto in apposito albo. La tesi di maggioranza, accolta dalla Corte di cassazione, rivendica la nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa (art. 1418, comma 1, c.c.). Il saggio esamina criticamente tale soluzione e ne prospetta una di segno diverso: il contratto concluso fra banca e cliente per il tramite di un soggetto non autorizzato risulta annullabile; se invece il cliente è consumatore, la nullità opera a suo vantaggio alla luce della finalità della normativa violata. Devono essere restituite le pre stazioni eseguite allorché il contratto risulti inefficace. Poiché tuttavia, secondo la norma tiva ratione temporis applicabile, l’agente non iscritto può svolgere la propria attività quando essa consista nella «distribuzione di carte di pagamento», tale soggetto dovrebbe reputarsi autorizzato: la carta a credito rotativo è da ricondurre a quelle di pagamento.
2026
2026
Buonanno, Luigi
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