L’articolo analizza criticamente l’introduzione del nuovo sistema di rendicontazione di sostenibilità previsto dal d.lgs. 125/2024 (in attuazione della direttiva CSRD) e ne indaga le possibili implicazioni penalistiche. In particolare, l’autore si interroga sulla riconducibilità delle informazioni di sostenibilità nell’ambito dei reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.). Dopo aver ricostruito l’evoluzione normativa e la struttura degli obblighi informativi ESG, evidenzia come tali informazioni, pur non sempre riconducibili ai tradizionali “fatti materiali” di natura economico-finanziaria, possano assumere rilevanza penale ove incidano sulla rappresentazione complessiva della situazione societaria e risultino idonee a ingannare i destinatari. L’analisi mette in luce criticità interpretative, specie in relazione alla natura valutativa e prospettica di molti dati di sostenibilità, al ruolo degli standard ESRS e al rischio di un’estensione incerta della responsabilità penale. L’autore conclude sottolineando la necessità di criteri chiari per delimitare l’area del penalmente rilevante, evitando sia lacune di tutela sia indebite espansioni della fattispecie incriminatrice.
Postilla penale: la rendicontazione di sostenibilità è una comunicazione sociale suscettibile di integrare il delitto di false comunicazioni sociali?
Simone Lonati
2024
Abstract
L’articolo analizza criticamente l’introduzione del nuovo sistema di rendicontazione di sostenibilità previsto dal d.lgs. 125/2024 (in attuazione della direttiva CSRD) e ne indaga le possibili implicazioni penalistiche. In particolare, l’autore si interroga sulla riconducibilità delle informazioni di sostenibilità nell’ambito dei reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.). Dopo aver ricostruito l’evoluzione normativa e la struttura degli obblighi informativi ESG, evidenzia come tali informazioni, pur non sempre riconducibili ai tradizionali “fatti materiali” di natura economico-finanziaria, possano assumere rilevanza penale ove incidano sulla rappresentazione complessiva della situazione societaria e risultino idonee a ingannare i destinatari. L’analisi mette in luce criticità interpretative, specie in relazione alla natura valutativa e prospettica di molti dati di sostenibilità, al ruolo degli standard ESRS e al rischio di un’estensione incerta della responsabilità penale. L’autore conclude sottolineando la necessità di criteri chiari per delimitare l’area del penalmente rilevante, evitando sia lacune di tutela sia indebite espansioni della fattispecie incriminatrice.| File | Dimensione | Formato | |
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